IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare agli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  501, reg. XXXVIII in data 27 marzo
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con  cui  e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma;
  Visto il proprio decreto n. 881, reg. XXXIV in data 30 maggio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 152 del
3 luglio 2001, con cui sono state apportate modifiche allo statuto;
  Vista la deliberazione con cui il senato accademico ed il consiglio
di  amministrazione,  riuniti  in  seduta congiunta in data 23 luglio
2001,   hanno  approvato  alcune  ulteriori  modifiche  allo  statuto
dell'Ateneo;
  Vista  la  nota  del  30 luglio  2001,  prot.  Univ.  PR  n. 21009,
pervenuta  al  Ministero  dell'Universita',  dell'istruzione  e della
ricerca  in  data  7 agosto  2001,  con  cui  sono state trasmesse le
suddette   proposte   di   modifica  per  il  previsto  controllo  di
leggittimita' e di merito;
  Preso  atto  che,  entro  il  termine perentorio di cui all'art. 6,
comma  9  della  legge  n.  168/1989,  il  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca non ha sollevato rilievi in merito
alle proposte di modifica allo statuto di Ateneo;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto  per  l'emanazione  delle  modifiche  allo statuto di questo
Ateneo;
                              Decreta:
  1. Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
  L'art.  16,  comma  1, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio dei
revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, e' composto da cinque
membri  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili,  dotati  di
particolare  competenza  amministrativa  o  contabile  o  legale o di
ordinamenti universitari".
  L'art.  16,  comma  3,  e'  sostituito  dal seguente: "I membri del
Collegio  dei revisori dei conti sono nominati dal rettore sentito il
Consiglio di amministrazione e restano in carica quattro anni".
  L'art. 52 e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 gennaio 2003
sono soppressi gli istituti e le strutture ad essi assimilate".
  2. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  3. Le presenti modifiche di statuto entreranno in vigore dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Parma, 16 ottobre 2001
                                                 Il rettore: Ferretti