Richiedente: Vardegana costruzioni.
                            IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
  Considerato in fatto;
  Sono  pervenuti  all'Autorita'  alcuni  quesiti,  da  parte  sia di
stazioni  appaltanti  sia di imprese, riguardanti la possibilita' per
le  imprese  di  recente  costituzione  di  partecipare  ai  pubblici
appalti.
  La  problematica  afferisce all'ipotesi dell'impresa di recente, se
non  di  nuova  costituzione, che non e' in grado di documentare, con
riferimento   all'ultimo   quinquennio,   il  requisito  della  cifra
d'affari, pur se posseduto;
  Considerato in diritto;
  Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000,  prevede, per gli appalti di importo superiore a 150.000
euro,  che  il  periodo  di attivita' in base al quale documentare la
cifra  d'affari  e  gli  importi  dei lavori previsti rispettivamente
all'art.  18, comma 2, lettera b) e all'art. 18, comma 5, lettera b),
e'  quello  dell'ultimo  quinquennio. Per quanto attiene ai requisiti
per  lavori  pubblici  di  importo  pari  o inferiore a 150.000 euro,
l'art.  28  dello  stesso  decreto del Presidente della Repubblica fa
anch'esso  riferimento  ai  lavori  eseguiti  e  al costo complessivo
sostenuto nell'ultimo quinquennio.
  Il  sistema  di  qualificazione, quindi, quanto alla determinazione
del  periodo  di  attivita'  documentabile,  nel far riferimento agli
ultimi  cinque  anni dell'attivita' dell'impresa, si e' mantenuto nel
solco  individuato gia' in precedenza dalle norme sull'Albo nazionale
costruttori e, per ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 1999 n. 502.
  Occorre  tuttavia  evidenziare  che  il  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  55/1991  prevedeva  con  riferimento al
requisito  della  cifra  d'affari,  l'ultimo  quinquennio  o l'ultimo
triennio  a seconda della soglia di importo dell'appalto: per importi
compresi  fra  5  e  35  milioni  di  ecu,  in  aderenza  alle  norme
comunitarie,  veniva  chiesta  la  dimostrazione della cifra d'affari
dell'impresa  degli  ultimi  tre  esercizi,  mentre  per  gli importi
inferiori  alla  soglia  comunitaria  era  previsto  come  periodo di
riferimento il quinquennio, piu' favorevole alla partecipazione delle
imprese  di minore capacita' finanziaria, in grado di dimostrare solo
in cinque anni la cifra d'affari richiesta.
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 uniformando
il  periodo di riferimento ha bilanciato due opposte tendenze: da una
parte,  ha  allargato  la  partecipazione al mercato degli appalti di
importo piu' elevato, consentendo, con la dimostrazione dei requisiti
calcolati  con  riferimento  al  quinquennio, la partecipazione anche
alle  imprese  di  media  dimensione;  dall'altra,  il riferimento al
quinquennio  appare  come  una condizione minima affinche' un'impresa
possa contrattare con la pubblica amministrazione.
  Diversamente,  negli  appalti  di importo inferiore a 150.000 euro,
l'impresa  in grado di dimostrare il possesso dei requisiti anche con
riferimento  ad  un  solo  anno  puo'  essere  ammessa  agli  appalti
pubblici,  in  quanto  l'art.  28  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  non fa obbligo, in relazione ai requisiti di
partecipazione   ivi  previsti,  di  rapportare  l'entita'  di  alcun
requisito  alla  media  del  quinquennio,  come evidenziato da questa
stessa Autorita' nelle "Tipologie unitarie di bandi di gara".
  L'attuale sistema di qualificazione per appalti superiori a 150.000
euro   incentra   la   determinazione   del   periodo   di  attivita'
documentabile  sul  quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA ovvero di pubblicazione del bando, nel senso
che  l'impresa  puo' dimostrare il possesso del requisito della cifra
d'affari con riferimento ad un numero di anni inferiore a cinque, pur
restando   necessario   di   produrre   documentazione   relativa  al
quinquennio  in  relazione alla dotazione di attrezzatura tecnica che
puo'   contribuire   al   valore   della  cifra  d'affari  in  lavori
effettivamente  realizzata,  rapportata  alla media annua dell'ultimo
quinquennio,  sotto  forma  di  ammortamenti  e  canoni  di locazione
finanziaria o di noleggio.
  Tuttavia, per le imprese di recente costruzione, cioe' che esistono
da  meno di cinque anni, la media annua dovra' essere calcolata sugli
anni  di  effettiva  esistenza  dell'impresa  stessa e i bilanci e la
documentazione  da  presentare  saranno  quelli relativi agli anni di
effettiva operativita'.
  Non   e'  infatti  ipotizzabile  che  non  siano  ammissibili  alla
partecipazione  agli  appalti  pubblici imprese di nuova costituzione
che possano produrre risultanze di bilanci e altra documentazione che
evidenzi  il  possesso  dei requisiti di qualificazione richiesti dal
bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a cinque.
  In   effetti,   cio'   precluderebbe   la   libera   concorrenza  e
comporterebbe   una   restrizione  della  stessa  contraria  ad  ogni
principio generale di libera partecipazione al mercato degli appalti:
e'  comunque necessario che l'impresa abbia depositato il bilancio (o
la  dichiarazione  annuale  IVA)  di almeno un esercizio finanziario,
stante  la  necessita' del supporto formale dal quale ricavare i dati
relativi al possesso dei requisiti;
  In base a quanto sopra considerato;
                              Delibera:
  Le  imprese  costituite  da  meno  di  cinque  anni  dalla  data di
pubblicazione  del  bando o alla data di stipula del contratto con la
SOA  possono  essere ammesse a partecipare agli appalti o ottenere il
rilascio   degli   attestati  SOA,  ancorche'  non  possano  produrre
risultati  di  bilancio  per  un numero di anni pari a cinque. I dati
relativi  alla cifra d'affari, all'ammortamento e al costo del lavoro
saranno  determinati  sulla  base  del numero dei bilanci che possono
essere esibiti;
  manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione ai soggetti istanti.
    Roma, 26 luglio 2001
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito