IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
  Considerato in fatto;
  Il  comune  di  Torralba  ha  aggiudicato  la  gara  di appalto per
l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico
al Consorzio sardo cooperative costruzioni, che in sede di gara aveva
designato  all'esecuzione  dei  lavori la cooperativa Edile Coghinas.
Nel  corso dell'esecuzione dell'appalto sono sopravvenute difficolta'
operative  e  finanziarie, a causa delle quali la stazione appaltante
ritiene  molto  probabile  che  l'impresa  non  sia  piu' in grado di
adempiere alle obbligazioni contrattuali.
  In  ragione di cio' il comune chiede se il consorzio aggiudicatario
della   gara   puo'   designare   altra  cooperativa  consorziata  al
completamento  dei  lavori alle medesime condizioni economiche di cui
all'offerta;
  Considerato in diritto;
  Il   caso   di   specie  afferisce  all'ipotesi  di  consorzio  fra
cooperative  di produzione e lavoro costituito a norma della legge n.
422/1909  e  successive  modificazioni e integrazioni di cui all'art.
10, comma 1, lettera b) della legge n. 109/1994.
  Come  e'  noto,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  4 della legge n.
109/1994,  i  consorzi  di  cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c)
(consorzi  stabili),  sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per
quali  consorziati  il  consorzio  concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
  Tal  divieto  nasce  dal fatto che in giurisprudenza si e' ritenuto
che  il rapporto tra i consorzi ex legge n. 422/1909 e le cooperative
ad  essi  associate,  puo' essere ricondotto al rapporto fra societa'
commerciale   e   socio,   cosi'   come  l'ipotesi  di  contemporanea
partecipazione   alla   medesima  gara  di  un  consorzio  e  di  una
cooperativa  ad esso associata, deve essere assimilato all'ipotesi di
partecipazione  alla  stessa  gara  di  due societa' aventi lo stesso
socio  di  maggioranza  ovvero di un imprenditore individuale che sia
anche  socio  di maggioranza di una societa' commerciale partecipante
(TAR Sicilia, sez. I, 7 novembre 1997, n. 1707).
  Ove  si  consideri,  poi,  che il riconoscimento della personalita'
giuridica e la qualificazione del consorzio ex legge n. 422/1909 come
autonomo soggetto, distinto dai consorziati, comporta l'instaurazione
tra  consorzio e consorziati di un rapporto organico, ne discende che
l'attivita'  posta in essere dalla singola cooperativa in qualita' di
consorziata  e'  imputabile  al  soggetto  consorzio,  in  quanto  la
cooperativa  stessa  e'  inserita  nel  consorzio  con un rapporto di
immedesimazione   organica,   e   i   suoi  intenti  si  identificano
integralmente   con  quelli  del  consorzio  stesso.  Infatti  -  TAR
Piemonte,  sez.  II,  15 dicembre  1988,  n.  555,  e'  sul  soggetto
consorzio  che  ricade,  nella  sua  qualita' di formale titolare del
rapporto esterno, ogni responsabilita' nei confronti del committente.
  E'  il  consorzio  in  quanto tale, quindi, a partecipare alla gara
attraverso l'impresa indicata.
  Premesso   quanto   sopra,   la   possibilita'   per  il  consorzio
aggiudicatario  di  incaricare  altra consociata per l'esecuzione dei
lavori   residui   alle   medesime   condizioni   economiche  di  cui
all'offerta,    e'    subordinata,   oltreche'   alla   dimostrazione
dell'oggettiva  impossibilita',  valutata  dalla stazione appaltante,
alla   prosecuzione  dei  lavori  da  parte  dell'originaria  impresa
designata,  alla  verifica  che  l'impresa subentrante, ancorche' non
indicata  in  sede  di gara, non abbia partecipato autonomamente alla
gara  e  risulti  in possesso dei requisiti di carattere generale, la
cui  verifica va effettuata nei confronti della consorziata e non con
riferimento al solo consorzio (v. Cons. Giust. Amm. Regione siciliana
26 febbraio 2001, n. 92);
  In base a quanto sopra considerato;
                              Delibera:
  In  un  appalto  di  lavori pubblici aggiudicato ad un consorzio di
cooperative  di produzione e lavoro costituito a norma della legge n.
422/1909  e  s.m.i.,  di  cui  all'art. 10, comma 1, lettera b) della
legge  n.  109/1994, e' conforme alla normativa, in caso di oggettiva
impossibilita', valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione
dei  lavori  da  parte  dell'originaria impresa designata, incaricare
altra  consociata  per  l'esecuzione dei lavori residui alle medesime
condizioni  economiche  di  cui  all'offerta, ancorche' non sia stata
espressamente  indicata in sede di gara quale cooperativa interessata
all'appalto,  e  la  S.A. abbia proceduto alla verifica che l'impresa
subentrante  non  abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti
in possesso dei requisiti di carattere generale.
  Manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 11 luglio 2001
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito