IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343;
  Vista la richiesta della regione Lombardia n. U1.2001.0051706 del 7
settembre 2001;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  2001,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza fino al 26 settembre 2002 nei seguenti comuni:
    provincia  di  Bergamo:  comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme,
Serina,  Dossena,  Oltre  il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina,
Brembilla,  Costa  Valle  Imagna,  Algua,  Clusone,  Zogno,  Ardesio,
Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre;
    provincia di Milano: comune di Noviglio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita  la  delega  in  materia di coordinamento della protezione
civile;
  Ravvisata   la  necessita'  di  disporre  di  un  primo  quadro  di
interventi   prioritari,  urgenti  ed  indifferibili,  finalizzati  a
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni
interessate e l'eliminazione del rischio;
  Viste  le  proprie  ordinanze n. 3143 dell'11 luglio 2001 e n. 3146
del  15  agosto  2001, con le quali sono state impartite disposizioni
urgenti  per  fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che
il  7 luglio 2001 hanno colpito taluni comuni in provincia di Bergamo
e di Milano;
  Vista la propria ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive
modifiche   ed  integrazioni,  con  la  quale  sono  state  impartite
disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali  ed  ai  dissesti  idrogeologici  che dal 13 ottobre 2000
hanno  colpito  il  territorio della regione autonoma valle d'Aosta e
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna;
  D'intesa con la regione Lombardia;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  La  regione  Lombardia,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   definisce   un  primo  piano  di  interventi
straordinari  per  il  ripristino delle condizioni di sicurezza delle
infrastrutture  pubbliche danneggiate e, comunque, per l'eliminazione
delle  situazioni  di  pericolo  nei territori dei comuni in premessa
colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001.
  2.  Il  piano,  comprensivo  degli  importi  previsti  per  ciascun
intervento,  preliminarmente  alla sua attuazione, e' sottoposto alla
presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione civile, anche per
stralci,  e  puo'  essere  rimodulato  ed  integrato  con  la  stessa
procedura.
  3.  Decorso  inutilmente  il  termine  di trenta giorni, si applica
l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.