IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343; Vista la richiesta della regione Lombardia n. U1.2001.0051706 del 7 settembre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 26 settembre 2002 nei seguenti comuni: provincia di Bergamo: comuni di: Bracca, San Pellegrino Terme, Serina, Dossena, Oltre il Colle, S. Giovanni Bianco, Costa Serina, Brembilla, Costa Valle Imagna, Algua, Clusone, Zogno, Ardesio, Berbenno, Caprino Bergamasco e Parre; provincia di Milano: comune di Noviglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la delega in materia di coordinamento della protezione civile; Ravvisata la necessita' di disporre di un primo quadro di interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate e l'eliminazione del rischio; Viste le proprie ordinanze n. 3143 dell'11 luglio 2001 e n. 3146 del 15 agosto 2001, con le quali sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito taluni comuni in provincia di Bergamo e di Milano; Vista la propria ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state impartite disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna; D'intesa con la regione Lombardia; Dispone: Art. 1. 1. La regione Lombardia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce un primo piano di interventi straordinari per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e, comunque, per l'eliminazione delle situazioni di pericolo nei territori dei comuni in premessa colpiti dagli eventi atmosferici del 30-31 agosto 2001. 2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 3. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si applica l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.