IL PRESIDENTE
DEL  COMITATO  CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
  Riunitosi nella seduta del 10 ottobre 2001;
  Vista la delibera n. 14/2001 del 20 luglio 2001, con la quale si e'
provveduto  a  determinare le percentuali di riduzione compensata dei
pedaggi autostradali pagati nell'anno 2000;
  Vista  la delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, con la quale sono
stati  stabiliti  modalita'  criteri  e  termini per la presentazione
delle  domande  da  parte  dei soggetti aventi diritto alla riduzione
compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;
  Vista  la  delibera n. 17/2001 del 20 settembre 2001, con la quale,
nel  prorogare  al  30  novembre 2001, i termini per la presentazione
delle  domande  da  parte  di  tutti i soggetti aventi diritto, si e'
precisato  che si sarebbe proceduto con successiva delibera a dettare
criteri e modalita' per la presentazione delle domande da parte delle
imprese  che  svolgono  attivita'  di  autotrasporto di cose in conto
proprio;
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4,  e  5,  adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono
soggetti  ad  una  riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2000
fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del fatturato annuale
in pedaggi.
  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  iscritte  all'albo  nazionale  delle persone fisiche e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che
svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari
di  apposita  licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto albo
nazionale  o  titolari  di  licenza in conto proprio alla data del 31
dicembre  1999.  Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa'
consortili  iscritte  all'albo  nazionale  o  titolari di licenza per
conto  proprio  successivamente  a  tale  data, possono richiedere la
riduzione  di  cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla
data  di  iscrizione  all'Albo nazionale ovvero alla data di rilascio
della licenza.
  4.  Qualora  di  una  cooperativa,  consorzio o societa' consortile
facciano  parte,  in  qualita'  di  associate  sia  imprese  iscritte
all'albo  che  imprese  titolari  di  licenza  in  conto  proprio, la
procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la seguente:
    a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio
o  la societa' consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i
viaggi effettuati da tali imprese.
  Inoltre  dovra'  indicare  nell'apposita  casella  del quadro C del
modulo  domanda  allegato  alla  delibera  n.  15/2001,  il fatturato
complessivo  maturato  dalle  imprese  non iscritte che dovra' essere
detratto dal fatturato totale;
    b) per  le  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio: la
cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa' consortile avra' cura di
inoltrare  al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in
conformita' del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
delle  disposizioni  di  cui  ai  punti  7,  8, 9 e 10 della presente
delibera medesima.
  La  cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa'  consortile dovra'
altresi'  trasmettere  -  compilando  il  quadro F del modulo domanda
allegato  alla  presente  delibera  -  al Comitato centrale un elenco
delle  imprese  associate  titolari  di  licenza  in  conto  proprio,
indicando  per  ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso
dell'anno  2000,  sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare
della riduzione per ogni singola impresa.
  Dovra'   inoltre   allegare   le   autorizzazioni  rilasciate  alla
cooperativa,   consorzio  o  societa'  consortile,  da  ogni  impresa
associata  per la riscossione del rimborso spettantele da parte della
forma associata.
  5.  Le  forme  associate  costituite esclusivamente tra imprese che
svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno
trasmettere al Comitato centrale le domande delle imprese associate -
redatte  e  sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla
presente  delibera  e  nel  rispetto  dei  punti  7,  8, 9 e 10 della
presente  delibera  medesima  - indicando il codice/i di fatturazione
rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e.
  La  forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del
quadro  G  del  modulo  allegato  alla  presente delibera fornendo un
elenco  delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato
da  ciascuna  di  esse  nell'anno  2000,  sulla  base del quale sara'
riconosciuto  l'ammontare  del  rimborso,  per  ogni singola impresa.
Dovra'   inoltre  allegare  l'autorizzazione  rilasciata  alla  forma
associata   da  ogni  impresa  per  la  riscossione  della  riduzione
spettantele.
  6.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono
attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  riempire  il  quadro  H  del  modulo allegato alla presente
delibera   fornendo   l'elenco   dei  veicoli  che  hanno  effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2000 e le fotocopie
autenticate delle carte di circolazione di tali veicoli.
  7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il  termine  ultimo  del  30  novembre 2001, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo
degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi, in Roma, via G.
Caraci  n.  36  -  c.a.p.  00157,  una  domanda in bollo, utilizzando
tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera
di cui forma parte integrante.
  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
  8.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    a) denominazione  e  sede  del  soggetto giuridico che richiede i
benefici;
    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade italiane nell'anno 2000, e le fotocopie autenticate
delle  carte  di circolazione di tali veicoli; le imprese aventi sede
in  altro  Paese  della  Unione  europea  devono  indicare l'istituto
bancario e le coordinate bancarie per l'accredito del rimborso.
  9.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,   per  ciascuna  fattispecie  che  interessa  gli
ulteriori  elementi  indicati  nel successivo punto 10 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata
indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di
procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  10.  Elementi  che  tutti  i  richiedenti  debbono  indicare  nella
domanda:
    a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di
cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio;
    b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede il beneficio.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 10 ottobre 2001
                                             Il presidente: De Lipsis