IL DIRETTORE
               dell'unita' di gestione motorizzazione
                      e sicurezza del trasporto
  Visto  il decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della
navigazione,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  154  alla
Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, concernente "Pressione
massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio,
neon  e  ossigeno", che ha consentito il trasporto e l'uso in Italia,
per tali gas, di bombole con pressione di carica di 300 bar;
  Considerata  la  necessita'  di comprendere, nel testo del decreto,
anche le miscele dei gas summenzionati;
  Considerata l'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1964-1;
  Considerata  la  necessita', al fine di limitare il peso totale dei
recipienti, anche le bombole in materiale composto;
  Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  al  riguardo  dalla
commissione  permanente  per  le  prescrizioni  sui recipienti per il
trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art.  1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e
della  navigazione,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e' sostituito dall'art.
2 del presente decreto.
  2. L'allegato   1  al  decreto  15 marzo  2001  del  Ministero  dei
trasporti  e  della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  154  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  20 giugno  2001, e'
abrogato.