IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto Visto il decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, concernente "Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno", che ha consentito il trasporto e l'uso in Italia, per tali gas, di bombole con pressione di carica di 300 bar; Considerata la necessita' di comprendere, nel testo del decreto, anche le miscele dei gas summenzionati; Considerata l'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1964-1; Considerata la necessita', al fine di limitare il peso totale dei recipienti, anche le bombole in materiale composto; Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e' sostituito dall'art. 2 del presente decreto. 2. L'allegato 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001, e' abrogato.