Nella  proposta di disciplinare di produzione delle denominazioni
di   origine   protetta  "Salsiccia  di  Calabria",  "Soppressata  di
Calabria",   "Pancetta   di  Calabria"  e  "Capocollo  di  Calabria",
riportate  rispettivamente a pag. 6, a pag. 15, a pag. 22 e a pag. 31
del  supplemento  ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del
15 maggio  2001, all'art. 3, comma 3, delle predette quattro proposte
di  disciplinare,  anziche':  "I suini ... debbono essere di peso non
inferiore  a Kg. 130-140", leggi: "I suini ... debbono essere di peso
non inferiore a Kg. 140".