IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Matera
  Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, cosi'
come  integrato  dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi,  che  non  hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - registro
delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi
due  anni,  sono  sciolte  di  diritto  da  la  competente  autorita'
governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento
d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del  capo  provvisorio  dello  Stato 4 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata alle competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, comma 1;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  del  4 agosto  2001, redatto nei
confronti  della  cooperativa  "Edilizia Basilicata Mare" a r.l., con
sede  in  Matera,  nel quale e' attestato che la cooperativa medesima
non  ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo
dei soci;
                              Decreta:
  Dalla data del presente decreto la cooperativa "Edilizia Basilicata
Mare"  a r.l., con sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina
di liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 2 ottobre 2001
                                    Il direttore provinciale: Gurrado