IL DIRETTORE
                     dell'agenzia delle entrate
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  del  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
   consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali
  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
                              Dichiara
la  revoca  della concessione n. 1049 per l'esercizio delle scommesse
ippiche  al  totalizzatore  ed a quota fissa nel comune di Gravina di
Puglia,  via  Giovanni XXIII, n. 16/C, assegnata alla "Sport giochi e
 scommesse S.r.l", con sede legale in Bari, via Abate Gimma, n. 28.
                   Motivazioni del provvedimento.
  Con  decreto  ministeriale  del 16 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - del
28  settembre  1999, n. 228, sono state attribuite le concessioni per
l'esercizio  delle  scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a
                            quota fissa.
  La  concessione n. 1049 per la raccolta delle scommesse ippiche nel
comune  di  Gravina  di  Puglia  e'  stata  attribuita  alla societa'
"Agenzia   ippica   TARAS   di  Ladisi  Gustava  &  C.  S.n.c.",  poi
trasformatasi, in data 31 dicembre 1999, in "Sport giochi e scommesse
S.r.l.", con sede legale in Bari, alla via Abate Gimma, n. 28, e sede
dell'Agenzia  in  Gravina  di  Puglia  (Bari), via Giovanni XXIII, n.
                                16/C.
  A   seguito  dell'attribuzione  di  detta  concessione,  l'Agenzia,
avrebbe  dovuto  iniziare  la sua attivita' il 1 gennaio 2000, mentre
risulta, dai dati forniti dal totalizzatore nazionale delle scommesse
ippiche,  che  la  stessa  ha  lavorato saltuariamente nel maggio del
2000,  e,  stabilmente solo a partire dal 29 maggio 2000. In seguito,
da  controlli  effettuati presso il medesimo totalizzatore nazionale,
e'  risultato che l'Agenzia ha interrotto il servizio di accettazione
delle  scommesse  ippiche  in  data  14 dicembre 2000, senza chiedere
alcuna  autorizzazione  e  senza fornire giustificazioni al riguardo.
Con  nota  n.  81176/2001 del 7 maggio 2001, e' stato contestato alla
societa'   concessionaria  tale  operato,  facendo  presente  che  il
comportamento costituisce grave violazione del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 aprile 1998, n. 169, nonche' delle disposizioni
contenute  nella  convenzione  che accede alla concessione. Pertanto,
con la medesima nota e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e
8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  l'avvio del procedimento
finalizzato  alla  declaratoria  di  decadenza  dalla concessione. Le
conseguenti  controdeduzioni, assunte al n. 101847/2001 di protocollo
in data 30 maggio 2001, sono apparse inaccoglibili, in quanto dirette
non  a  comprovare  il  motivo  dell'interruzione  dell'attivita'  di
raccolta delle scommesse ma ad affermare genericamente la diminuzione
del  volume  di  gioco  e  la  non  remunerativita' dell'investimento
                   effettuato dal concessionario.
  Le  disposizioni  violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile
1998,  n.  169,  e  l'art.  11  della  convenzione  che  accede  alla
concessione,  i  quali  prevedono  la  dichiarazione  da  parte delle
amministrazioni  concedenti  della  revoca  in  caso  di interruzione
dell'attivita'  per  cause  non  dipendenti  da  forza  maggiore.  Si
configura,  inoltre,  anche  l'applicabilita'  dell'art. 10, comma 2,
della  stessa  convenzione,  secondo  il  quale  la  sospensione  non
autorizzata  della attivita' di accettazione delle scommesse comporta
l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al
doppio   del   prelievo  medio  giornaliero  calcolato  sui  mesi  di
attivita'. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo per il concessionario
di  integrare  il  "minimo  garantito"  come  da  richiesta  prot. n.
                    53811/2001 del 29 marzo 2001.
  Si  osserva  da  ultimo  che nessuna disposizione normativa vigente
autorizza  il  recesso  unilaterale  dalla convenzione accessiva alla
                       concessione in parola.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
                     della Repubblica italiana.
Riferimenti  normativi.    1.  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300  (art.  66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
                             lettera a).
  2.  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6,
                              comma 1).
  3.  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
                            2, comma 1).
Normativa  concernente  le  scommesse ippiche.   1. Legge 23 dicembre
                  1996, n. 662 (art. 3, comma 77).
  2.  Decreto  del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
                          articoli 3, 6, 8.
        3. Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.
  4.  Direttiva  del  Ministro  delle  finanze  e  del Ministro delle
         politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.
                          Roma, 19 ottobre 2001

                                                Il direttore
                                        dell'Agenzia delle entrate
                                                  Romano
  Il direttore generale per la qualità
dei prodotti agroalimentari e la tutela
     del consumatore del Ministero
  delle politiche agricole e forestali
                Ambrosio