IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Matera
  Vlsto  l'art.  2544, primo comma, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato  presso  la C.C.I.A.A. -
registro  delle  imprese  - nei termini prescritti i bilanci relativi
agli  ultimi  due  anni,  sono  sciolte  di  diritto dalla competente
autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Visto  l'art. 1 della legge n. 127/1971 che prevede lo scioglimento
d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  l  del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata alle competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  di ispezione del 10 settembre 2001, redatto nei
confronti della cooperativa a r.l. "Edilizia Le Nereidi", con sede in
Matera,  nel  quale  e'  attestato che la cooperativa medesima non ha
proceduto  nei  termini  di  legge al reintegro del numero minimo dei
soci;
                              Decreta:
  Dalla  data del presente decreto la cooperativa a r.l. "Edilizia Le
Nereidi",  con  sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 2 ottobre 2001
                                    Il direttore provinciale: Gurrado