IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31  luglio  1997, n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante  partecipazione  delle  regioni  e  delle province autonome
nella  programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel
procedimento di formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle predette direttive, ciascuna delle regioni e
province  autonome puo' formulare proprie proposte relative a settori
di  attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di
una  graduatoria  regionale speciale, nonche' a specifiche priorita',
con  riferimento a particolari aree del territorio, specifici settori
merceologici  e  tipologie  di  investimento,  sia  in relazione alla
graduatoria   ordinaria   che   a  quella  speciale,  ai  fini  della
determinazione  del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto
5, lettera c5.4) delle predette direttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 30 marzo 2001 con il quale e'
stato  definito  il piano programmatico di assegnazione delle risorse
finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per  il  bando  del "settore commercio" dell'anno 2001 della legge n.
488/1992;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte regionali, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della  riunione  del 10 settembre 2001, convocata ai sensi del citato
art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3  luglio  2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della predetta
legge n. 488/1992, in merito alle domande del bando del 2001 riferite
al  "settore  commercio";  tali  proposte,  concernenti la formazione
delle  graduatorie  speciali  e  le  risorse  finanziarie alle stesse
destinate nonche' le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili
per  l'indicatore  regionale  di  cui al punto 5.c5.4 del detto testo
unico,  sia  con riferimento alle graduatorie regionali ordinarie che
speciali,  sono riportate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e
2 al presente decreto.
  2.  Per le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata  la sola graduatoria regionale
ordinaria.  Per  le  regioni  e  le  province  autonome che non hanno
avanzato  alcuna  proposta  di  priorita'  con  i  relativi  punteggi
finalizzata  all'indicatore  di  cui  al comma 1, quest'ultimo assume
valore  pari  a  zero  per  tutte  le iniziative della corrispondente
graduatoria,  ordinaria o speciale. Analogamente assumono valore pari
a zero le singole priorita' non espresse.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano