IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA   la   legge   4   dicembre   1956,  n.  1404  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione
degli  enti  di  diritto  pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi
forma  costituiti,  soggetti,  a  vigilanza  dello  Stato  e comunque
interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni assume la denominazione di "Ispettorato Generale per gli
Affari  e  per  la  Gestione  del  Patrimonio  degli  Enti Disciolti"
(I.G.E.D.);
   VISTO  il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTO  il  Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
   VISTA  la  Legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
   VISTO  l'art.  34  della  citata Legge n. 183/1989 che individua i
Consorzi di Terza Categoria tra le gestioni da sopprimere;
   VISTA  la  Legge  16  dicembre  1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei Consorzi Idraulici di Terza Categoria;
   VISTO  l'art.  66  del  Decreto Legge 26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
   VISTO l'art. 4, comma 3, della Legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 3 del citato D.L. 8 agosto 1996, n. 443;
   ACCERTATO   che   le  operazioni  di  liquidazione  del  Consorzio
Idraulico  di  Terza Categoria del Torrente Selvaspessa - Baveno (NO)
sono  state  ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art. 13 della legge
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di
liquidazione di L. 95.985.196 che, unitamente agli interessi maturati
e  maturandi  alla  data  di  estinzione del conto corrente esistente
presso  la  Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto Ente,
e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al Comma 2 dell'art.
14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale
dello Stato.

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio del Consorzio Idraulico di Terza
Categoria  del  Torrente  Selvaspessa - Baveno (NO) e' chiusa a tutti
gli effetti.