IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA  la legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione e
messa  in  liquidazione  di  Enti di diritto pubblico e di altri Enti
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
              comunque interessanti la finanza statale;
VISTO il DPR 29.4.77, con il quale sono stati individuati, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art.  12 bis della legge 17.8.74, n. 386, gli
     Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
VISTO   il   DM  29.7.1977,  concernente  la  nomina  dei  Commissari
Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita'
     Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;
VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale lo
speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui
alla  succitata  legge  n. 1404/1956 provvede alle prosecuzione della
               liquidazione delle gestioni non chiuse;
VISTO l'art. 1 del DL 30.4.1981, n. 168, convertito con modificazioni
nella   legge   27.6.1981,  n.  331,  di  cessazione  delle  gestioni
               commissariali alla data del 30.6.1981;
VISTO il DPR 13.6.1988, n. 396 con il quale l'Ufficio Liquidazioni e'
stato  denominato  Ispettorato  Generale  per  gli  Affari  e  per la
        Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (IGED);
VISTO  il  DPR  28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
della   legge   3.4.1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione
Economica,  con  il quale. l'I.G.E.D. e' stato denominato ispettorato
         Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti;
VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del Decreto Legislativo 3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in
ordine  alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice
politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica in data 12 maggio 1999;
VISTA   la   legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istitutiva  della
Federazione  Nazionale  e  delle  Casse  Mutue  di  Malattia  per gli
                  Esercenti Attivita' Commerciali;
VISTI  gli  atti  della  gestione  liquidataria  della Cassa Mutua di
               Malattia per i Commercianti di Arezzo;
ACCERTATO  che  le  operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate,  per  cui,  a  norma dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n.
1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
         dell'Ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
VISTO   il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della  gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
                   liquidazione di L. 241.733.397;
ATTESO  che  per avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna
                       specifica destinazione:

                               DECRETA

                               art. 1

   La  liquidazione  del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per
gli  Esercenti  Attivita' Commerciali di Arezzo e' chiusa a tutti gli
effetti.