IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTA  la  legge  21  ottobre  1978, n. 641, con la quale e' stata
soppressa  e posta in liquidazione l'Opera nazionale per i pensionati
d'Italia (O.N.P.I.);
   VISTO il D.M. 24 aprile 1979 con il quale le residue operazioni di
liquidazione sono state affidate all'I.G.E.D.;
   VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   ACCERTATO  che  le operazioni di liquidazione dell'Opera nazionale
per  i pensionati d'Italia (O.N.P.I.) sono state ultimate, per cui, a
norma  dell'art. 13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione  liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo
finale di liquidazione di L. 34.371.716.612;
   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La   liquidazione   del  patrimonio  dell'Opera  nazionale  per  i
pensionati d'Italia (O.N.P.I.) e' chiusa a tutti gli effetti.