IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
   Nella  riunione  odierna,  in  presenza del Prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  Prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice-presidente, del
Prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto  l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo
cui  i  dati  personali  possono  essere  trasferiti  in un Paese non
appartenente  all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un
livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo
2 del medesimo articolo;
   Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo art. 25 secondo il quale la
Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un
livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai
fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta'
fondamentali della persona;
   Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n.
2000/520/CE  (pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) secondo
la  quale  i  "Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza"
allegati  alla  medesima  decisione,  applicati  in  conformita' agli
orientamenti   forniti  da  talune  "Domande  piu'  frequenti"  (FAQ)
parimenti  allegate,  garantiscono  un livello adeguato di protezione
dei  dati  personali  trasferiti  dalla  Comunita'  ad organizzazioni
aventi  sede  negli  Stati  Uniti  sulla  base  della  documentazione
pubblicata   dal   Dipartimento   del   commercio   statunitense  ivi
menzionata;
   Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;
   Visto  l'art.  28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui
il  trasferimento  dei  dati  personali  all'estero puo' avvenire: a)
qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei
dati  assicuri  un  livello di tutela delle persone adeguato o, se si
tratta  di  dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario,
di  grado  pari  a  quello  assicurato  dall'ordinamento italiano; b)
oppure,  qualora  ricorra  uno  dei  casi  previsti  nel  comma 4 del
medesimo  articolo;  c)  in  ogni  caso,  qualora sia autorizzato dal
Garante   sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti
dell'interessato,  prestate  anche  con  un contratto (comma 4, lett.
g));
   Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  una  misura necessaria per
l'applicazione  della  Decisione  della Commissione in conformita' al
citato  art.  28,  nelle more del completamento del recepimento della
citata direttiva n. 95/46/CE;
   Ritenuto  che i sette Principi allegati alla Decisione e precisati
in  n.  15 FAQ, su cui si e' espresso con vari pareri ed osservazioni
anche  il  Gruppo  delle autorita' garanti europee di cui all'art. 29
della  citata  direttiva,  prevedono  alcune  garanzie  per i diritti
dell'interessato  che  in  conformita'  al  diritto comunitario vanno
ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);
   Considerato  che  i  soggetti  che  applicano  i predetti Principi
possono   prevedere   ulteriori   garanzie  per  le  persone  cui  si
riferiscono   i   dati,  rispetto  a  quelle  minime  previste  dalla
richiamata Decisione;
   Rilevato  che  la Decisione della Commissione puo' essere adattata
alla  luce dell'esperienza acquisita nella sua attuazione o alla luce
di nuove normative intervenute negli Stati Uniti (art. 4);
   Visti  gli  articoli  2 e 3 della Decisione in tema di controlli e
provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla
liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati
anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto
previsto  dall'articolo  4  della  direttiva  n. 95/46/CE sul diritto
nazionale applicabile;
   Vista  la  FAQ  n.  5 sul ruolo che le autorita' di garanzia degli
Stati   membri   dovrebbero   svolgere   con  la  cooperazione  delle
organizzazioni  statunitensi  che ricevano dati personali dall'Unione
europea,  anche  nell'ambito  di  un  comitato  (panel)  informale di
autorita'  costituito  a  livello  europeo  cui  il  Garante  intende
partecipare;
   Rilevato  che le autorita' di garanzia degli Stati membri, riunite
nel  Gruppo  di  cui all'art. 29 della direttiva europea n. 95/46/CE,
hanno  aderito all'inserimento della FAQ n. 5 nel pacchetto di misure
previsto dalla Decisione della Commissione;
   Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare  ulteriore pubblicita' ai
predetti  Principi  disponendo  la  loro pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente
autorizzazione;
   Vista la documentazione d'ufficio;
   Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n.
1/2000;
   Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                   TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:
   1)  autorizza  i  trasferimenti  di  dati personali dal territorio
dello  Stato  verso  organizzazioni  aventi  sede  negli  Stati Uniti
effettuati sulla base e in conformita' ai "Principi di approdo sicuro
in  materia  di riservatezza", applicati in conformita' alle "Domande
piu'  frequenti"  (FAQ)  e all'ulteriore documentazione allegata alla
Decisione   della   Commissione   europea   del  26  luglio  2000  n.
2000/520/CE;
   2)   si   riserva  di  svolgere,  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria, alla legge n. 675/1996, all'art. 3 della Decisione della
Commissione  e  all'allegata  FAQ.  n. 5, i necessari controlli sulla
liceita'  e  correttezza  dei  trasferimenti  e  delle  operazioni di
trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, nonche' sul rispetto
dei  predetti  Principi,  e  di  adottare  eventuali provvedimenti di
blocco o di divieto di trasferimento;
   3)   dispone   la   trasmissione   del  presente  provvedimento  e
dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 10 ottobre 2001

                       IL PRESIDENTE: Rodota'
                      IL RELATORE: Santaniello
                 IL SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli