Nel disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", riportata a pag. 43 e seguenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2000, all'art. 6, comma 1, (pag. 44) e al par. 4.2 della scheda riepilogativa (pag. 44) la dicitura: "acidita' totale: ... grammi di acido acetico per 100 gr di prodotto", e' sostituita da: "acidita' totale: ... grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto" e la dicitura: "densita ...: non inferiore a 1,200 gr/litro", e' sostituita da: "densita' ...: non inferiore a 1,200 gr/ml".