Nel  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine
protetta "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", riportata a
pag. 43 e seguenti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  124  del 30 maggio 2000, all'art. 6, comma 1, (pag. 44) e al par.
4.2  della  scheda  riepilogativa  (pag.  44)  la dicitura: "acidita'
totale:  ... grammi  di  acido  acetico  per  100 gr di prodotto", e'
sostituita  da: "acidita' totale: ... grammi di acido acetico per 100
ml  di  prodotto"  e la dicitura: "densita ...: non inferiore a 1,200
gr/litro",  e'  sostituita  da:  "densita' ...: non inferiore a 1,200
gr/ml".