IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  Regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  della Commissione n. 1623/2000 del 25
luglio  2000, recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n.
1493/99  del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)";
  Visto il Regolamento (CE) della commissione n. 884/01 del 24 aprile
2001,  relativo  ai  documenti che scortano il trasporto dei prodotti
vitivinicoli ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 297 del 16
luglio   1997,   recante   norme   in   materia   di   produzione   e
commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali  n.  768  dell'11 dicembre  1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 69 del 23 marzo 1995, recante disposizioni nazionali di
attuazione  delle  norme  del  Regolamento CE n. 2238/93, relativo ai
documenti  che  scortano  il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21 settembre  2000,  n. 221) recante
disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione del Regolamento (CE) n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,
a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162 del
12 febbraio  1965, recante norme per la repressione delle frodi nella
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Considerata   la  necessita'  di  consentire  l'applicazione  della
normativa  comunitaria  che  disciplina la distillazione obbligatoria
dei sottoprodotti della vinificazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Per  "prestazione  obbligatoria"  s'intende  la  distillazione
obbligatoria prevista all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99 ed al
titolo  III  del  Regolamento CE n. 1623/2000, in appresso denominato
"Regolamento".  Tale  obbligo  riguarda  la  consegna  da  parte  dei
produttori  obbligati  dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e
vinacce)  ed  eventualmente  vino  ai  distillatori  riconosciuti  in
conformita' all'art. 41, paragrafo 1, lettera b), del "Regolamento".