IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)"; Visto il Regolamento (CE) della commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 16 luglio 1997, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 768 dell'11 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del Regolamento CE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221) recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti; Considerata la necessita' di consentire l'applicazione della normativa comunitaria che disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione; Decreta: Art. 1. 1. Per "prestazione obbligatoria" s'intende la distillazione obbligatoria prevista all'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/99 ed al titolo III del Regolamento CE n. 1623/2000, in appresso denominato "Regolamento". Tale obbligo riguarda la consegna da parte dei produttori obbligati dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ed eventualmente vino ai distillatori riconosciuti in conformita' all'art. 41, paragrafo 1, lettera b), del "Regolamento".