IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  23  luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  in particolare l'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n.
223/1991,  che  prevede  la  possibilita'  di concedere una ulteriore
proroga   della  durata  massima  di  sei  mesi  del  trattamento  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende
assoggettate  alle  procedure  concorsuali,  previste  al comma 1 del
predetto   art.   3,   qualora   sussistano  fondate  prospettive  di
continuazione  o  ripresa  dell'attivita'  e  di  salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque
titolo, dell'azienda o di sue parti;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  novembre 1994 con il quale e'
stato  concesso  il  trattamento  di integrazione salariale, ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  della legge n. 223/1991, a decorrere dal 24
marzo  1994,  in  favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
societa':  S.r.l.  IMAC  -  Ind. Manufatti accessori e coperture, via
della  Stazione  Aurelia  n.  185,  assoggettata  alla  procedura  di
fallimento,  con sentenza n. 24971 del 24 marzo 1994, pronunciata dal
tribunale di Roma;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  inerente  alla  proroga  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991, per il periodo dal 24 marzo 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 20639 del 15 maggio 1996 con il
quale  e'  stata respinta la suddetta istanza in quanto non risultava
supportata da positivi elementi sul piano tecnico;
  Visto   il  ricorso,  notificato  in  data  29 luglio  1996  presso
l'avvocatura   generale   dello  Stato,  con  il  quale  il  curatore
fallimentare della IMAC S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento
di reiezione;
  Vista la sentenza n. 2265/1999 con la quale il T.A.R. del Lazio, in
accoglimento del suddetto ricorso, ritenuti sussistenti i presupposti
per  la  concessione  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale  ai sensi del surrichiamato art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991,  ha annullato il predetto decreto ministeriale di reiezione
n. 20639 del 15 maggio 1996;
  Vista  la  nota  del 6 ottobre 1999 con la quale e' stato richiesto
all'Avvocatura  generale dello Stato di proporre appello al Consiglio
di  Stato  avverso  la predetta sentenza n. 2265/99 emessa dal T.A.R.
del Lazio;
  Vista  la  sentenza n. 3234/2001 con la quale il Consiglio di Stato
ha  rigettato  il ricorso in appello ritenendo meritevole di conferma
la sentenza del T.A.R. del Lazio;
  Ritenuto, pertanto di uniformarsi alla predetta sentenza del T.A.R.
del Lazio e di concedere il trattamento straordinario di integrazione
salariale richiesto dal curatore fallimentare della IMAC S.r.l.;

                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  sono  accertati i
presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al
periodo  dal  24  marzo 1995 al 23 settembre 1995, della ditta S.r.l.
IMAC - Ind. Manufatti accessori e coperture, con sede in Roma, unita'
di Roma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2001
                                                  Il Ministro: Maroni