IL DIRIGENTE
                del Dipartimento della salute umana,
                 della sanita' pubblica veterinaria
                    e dei rapporti internazionali
               - Direzione generale della prevenzione
                           - Ufficio xiii
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "Ospedale  policlinico  consorziale"  di  Bari  in  data
24 febbraio  2000,  intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere,
a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in   data   24 luglio   2000,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge  in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  8 agosto  2001  del  Ministro della salute che,
facendo  seguito  a  quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio
2000 e 1 marzo 2001 dal Ministro della sanita', proroga ulteriormente
l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni che la regione Puglia adottera' ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  "Ospedale policlinico consorziale" di Bari,
e'  autorizzata  ad  espletare  attivita'  di  trapianto di fegato da
cadavere,  a  scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o importato
gratuitamente dall'estero.