IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954, cittadino elvetico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta; Considerato che il richiedente e' in possesso del diploma in psicologia analitica conseguito in data 4 marzo 1989, presso il "C. G. Jung-Institut" di Zurigo; Considerato che, sulla base del diploma su indicato, ai sensi dell'art. 1, lettera a), b) e c), del memorandum per l'autorizzazione di studio psicoterapico della Direzione sanitaria del Cantone di Zurigo del 15 aprile 1999, il sig. Hallmark ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della libera professione di psicoterapeuta nel novembre 2000; Rilevato che il richiedente e' membro della Associazione svizzera degli psicoterapeuti (SPV/ASP) da marzo 1993; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 gennaio e 17 maggio 2001; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerata l'ampia esperienza professionale maturata dal richiedente, come certificata in atti; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legilativo n. 115/1992; Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di V.C.O. Verbania in data 7 dicembre 2000, per motivi di famiglia; Decreta: Art. 1. Al sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954, cittadino elvetico, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della psicologia e della psicoterapia in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.