IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  della  navigazione  marittima ed interna presso il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - unita' di gestione
          trasporti marittimi e per le vie d'acque interne

  Vista  la  legge  21  novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   Segretariato   generale  dell'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello
strumento  di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata
pertanto  in  vigore  per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'art. XIV del comunicato stesso;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore il 1 febbraio 1997;
  Ritenuta la necessita' di dare completa attuazione alla Regola VI/1
dell'annesso sopra richiamato;
  Vista  la  Sezione  A-VI/l-2,  paragrafo  2.1.2  del Codice STCW'95
relativo  all'addestramento  base  di  sicurezza  sulle  tecniche  di
sopravvivenza personale;
  Tenuto  conto  della  regola  I/8  dell'annesso sopracitato e della
corrispondente  sezione  A-I/8  del  Codice  STCW  1995 relativa agli
standards di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 1987, con il quale e' stato
istituito il corso antincendio di base ed avanzato;
  Considerato  che  il  programma  del  corso  antincendio di base ed
avanzato,  istituito  con  decreto  ministeriale 4 aprile 1987, sopra
citato,  risulta conforme alle disposizioni emanate dalla Convenzione
STCW'95 regola A-VI/l;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  completa  attuazione alla sopra
citata regola VI/1 con l'adeguamento della relativa certificazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata
  1.  Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo
svolgimento  del  corso ed i requisiti del corpo istruttori del corso
di antincendio di base ed avanzato di cui agli allegati A/1, A/2, B e
C  del  decreto  4  aprile  1987,  sono  conformi  alle  disposizioni
impartite  dalla  Convenzione  STCW'95  capitolo  VI, e dalla Sezione
A-VI/1 del Codice STCW.
  2.  I  centri  di  addestramento  devono  predisporre un sistema di
valutazione  della  qualita'  dell'addestramento  fornito, secondo le
disposizioni dettate dalla Sezione A-I/8 del Codice STCW'95.
  3.  Gli  stessi  centri  dovranno  adeguare  i  propri  standard di
addestramento,  nel contesto dei programmi previsti dagli allegati al
citato   decreto   4   aprile  1987  ed  alle  eventuali  innovazioni
tecnologiche intervenute.
  4.  Il  corso antincendio di base ed avanzato, effettuato presso un
centro  di  addestramento  autorizzato o riconosciuto da un'autorita'
competente  di  uno  Stato membro dell'Unione europea, e' considerato
valido ai fini di cui al presente decreto.