IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che prevede l'anticipo del pagamento dello stipendio e della tredicesima mensilita' da corrispondere al personale statale a decorrere dal 7 dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresi' conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessita' dei Corpi militari dello Stato, nonche' della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23; Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995; Visto l'art. 370 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento degli stipendi, degli altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilita' al personale statale dovuti nel mese di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date stabilite nel calendario allegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2001 Il Ragioniere generale: Monorchio