IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare l'art.
26,   che   prevede,   per   la   iniziale   costituzione  del  ruolo
tecnico-logistico,  che  con  decreti  del  Ministro della difesa, su
proposta  del  Capo  di  Stato  maggiore della difesa, possono essere
autorizzati,  per  gli  anni  dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli
e  dai  gradi  ove  risultino  eccedenze  rispetto ai volumi organici
ovvero  anche  da altri ruoli e gradi espressamente indicati dal Capo
di Stato maggiore di Forza armata di appartenenza;
  Tenuto  conto  delle  disponibilita' relative ai ruoli, ai gradi ed
alle  professionalita'  di  ciascuna  Forza  armata in relazione alle
esigenze d'impiego;
  Considerate  le  esigenze  operative e funzionali da soddisfare per
l'iniziale  costituzione  del  ruolo  tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri;
  Valutato  che  le  consistenze numeriche indicate dai Capi di Stato
maggiore  dell'Esercito  e dell'Aeronautica soddisfano le esigenze di
cui sopra;
  Sulla proposta del Capo di Stato maggiore della difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Iniziale  costituzione  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
                             carabinieri
  1.   Per  la  iniziale  costituzione  del  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzato,  per  l'anno  2002,  il
transito  in  detto ruolo di 132 ufficiali, dei quali 123 provenienti
dall'Esercito e 9 dall'Aeronautica.
  2.  La  ripartizione  dei  132 ufficiali per comparto, specialita',
grado ed anzianita' di grado e' stabilita nella tabella 1 allegata al
presente decreto.