IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare l'art. 26, che prevede, per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici ovvero anche da altri ruoli e gradi espressamente indicati dal Capo di Stato maggiore di Forza armata di appartenenza; Tenuto conto delle disponibilita' relative ai ruoli, ai gradi ed alle professionalita' di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego; Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; Valutato che le consistenze numeriche indicate dai Capi di Stato maggiore dell'Esercito e dell'Aeronautica soddisfano le esigenze di cui sopra; Sulla proposta del Capo di Stato maggiore della difesa; Decreta: Art. 1. Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri 1. Per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato, per l'anno 2002, il transito in detto ruolo di 132 ufficiali, dei quali 123 provenienti dall'Esercito e 9 dall'Aeronautica. 2. La ripartizione dei 132 ufficiali per comparto, specialita', grado ed anzianita' di grado e' stabilita nella tabella 1 allegata al presente decreto.