IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre
2001,  con  il  quale al Ministro dell'interno e' stata attribuita la
delega per la protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo
2000,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000
con  le  quali sono state emanate disposizioni finalizzate ad avviare
una  serie  di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in
occasione di eventi alluvionali;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente integrare la precedente ordinanza
con  ulteriori fondi per consentire il proseguimento degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico;
  Sentita la regione Piemonte;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per  la  mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di
situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti,
Cuneo  e  Verbano-Cusio-Ossola,  di  cui  in  premessa,  alla regione
Piemonte e' concesso un contributo di lire 20 miliardi a valere sulle
disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della
protezione  civile"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. La  regione Piemonte nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
predispone    un   programma   di   interventi,   d'intesa   con   le
amministrazioni provinciali di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che
puo' essere realizzato anche per stralci e dovra' indicare i relativi
soggetti  attuatori.  Il  piano  prima  dell'esecutivita' deve essere
sottoposto  alla  presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione
civile, previo assenso dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
  3. Possono  essere  ricompresi  nel  programma  ed  attuati  con le
procedure  e deroghe dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051
del 31 marzo 2000 citata in premessa, ulteriori interventi finanziati
con  fondi  comunitari  o con le disponibilita' delle amministrazioni
pubbliche.