IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo 2001, con il quale sono
attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2000, n. 450,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo
al  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
    Considerato  che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nelle riunioni del 17 gennaio 2001, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agraria indicate nel dispositivo;
  Considerato  che  per  le stesse varieta' era stata temporaneamente
sospesa  l'iscrizione  per  l'inadempimento, da parte del richiedente
l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi
delle  prove  in  campo,  di  cui all'art. 41 della legge 25 novembre
1971, n. 1096 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta' di
specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositate presso questo Ministero:
    specie e varieta':
      girasole: Carnia - tipo: HS;
      girasole: Friuli - tipo: HS.
  Responsabile   della  conservazione  in  purezza:  dipartimento  di
produzione vegetale e tecnologie agrarie - Universita' di Udine.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio