IL DIRETTORE GENERALE
            degli affari civili delle libere professioni

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Carlotto Mario, nato il 6 settembre 1964 a
Milano,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, il riconoscimento del
proprio  titolo  di  "Ingeniero  tecnico  industrial"  conseguito  in
Spagna,  ai  fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della
                      professioni di ingegnere;
  Preso  atto  che  e'  in  possesso  del  diploma  universitario  in
ingegneria  meccanica  conseguito presso il Politecnico di Milano nel
1994 e riconosciuto in Spagna con decreto del Ministerio de Educacion
                    y Cultura del 21 maggio 1998;
  Preso atto che il sig. Carlotto e' iscritto nell'albo professionale
del  "Colegio oficial de peritos e ingegnieros tecnicos industriales"
                   di Cadiz del 3 settembre 1998;
  Considerata   la   vasta   esperienza  professionale  maturata  dal
               richiedente, come documentata in atti;
  Viste le determinazioni della conferenza di sevizi nelle sedute del
                15 giugno 2001 e del 17 luglio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
                    nelle sedute sopra indicate;
  Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 30 luglio
                                2001;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
 professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante;
       Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig. Carlotto  Mario,  nato  il  6 settembre  1964  a  Milano,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri e
l'esercizio della professione in Italia.