IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi   2, 3   e 4,   relativi   alla  disciplina  dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a. Torcitura Vittorio Maule,
inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da
protocollo  della  stessa,  in data 15 maggio 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  7 marzo  2000,
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 13 marzo
2000,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria  lavorazione  filati  applicato  a 20,00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
136  unita'  di  cui  64  da  35  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali,  6 da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie settimanali e
25  da  18  ore settimanali a 12 ore medie settimanali su un organico
complessivo di 173 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Considerato  infine  che  in un successivo verbale stipulato presso
l'Associazione   industriali  della  provincia  di  Vicenza  in  data
11 gennaio  2001,  le  parti  hanno  convenuto  che,  a decorrere dal
15 gennaio   2001,   l'orario   di  tutti  i  lavoratori  attualmente
interessati  al  contratto di solidarieta' venga ripristinato a tempo
pieno;
  Acquisito  il  parere  dell'Ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dal  13 marzo 2000 al 14 gennaio 2001, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Torcitura
Vittorio   Maule,   con  sede  in  Castagnero  (Vicenza),  unita'  di
Castagnero  (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20,00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centotrentasei unita', di cui sessantaquattro da 35 ore settimanali a
20 ore medie settimanali, sei da 35 ore settimanali a 30,66 ore medie
settimanali  e  venticinque  da  18  ore  settimanali  a 12 ore medie
settimanali su un organico complessivo di centosettantratre unita'.