IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
VISTA la legge 7 novembre 2000, n.327, recante "Valutazione dei costi
del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1 della suddetta legge, nella
parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
CONSIDERATA la necessita' di determinare il costo del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati / multiservizi;
ESAMINATO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati/multiservizi stipulato il 25 maggio 2001 tra
FISE-FISE ANIP - CONFAPI UNIONSERVIZI- LEGA COOPERATIVE E MUTUE
A.N.C.S.T.- CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO- A.G.C.I. e FILMS CGIL-
FISASCAT CISL- UILTRASPORTI UIL;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
ESAMINATI gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto
contratto;
ACCERTATO che per alcune province, nel medesimo territorio,
coesistono diversi accordi integrativi;
RITENUTO necessario valutare il costo della manodopera anche in
relazione ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello
stesso territorio;
DECRETA
ART.1
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, e' determinato, nelle allegate tabelle,
distintamente per gli operai e per gli impiegati sia a livello
nazionale che a livello territoriale. Su ciascuna tabella e'
specificato: la categoria dei lavoratori cui si riferisce (operai o
impiegati), nonche' l'ambito territoriale.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
ART.2
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a :
a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione
della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2001
IL MINISTRO
(On. Roberto MARONI)