IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 1 e 2;
  Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 6 giugno 2001
in   Roma   tra   le   organizzazioni   nazionali   dell'artigianato:
Confartigianato,   CNA,   Casartigiani,  CLAAI  e  le  organizzazioni
sindacali  CGIL, CISL, UIL per la costituzione di un fondo paritetico
interprofessionale   per   la   formazione   continua  nelle  imprese
artigiane,  ai  sensi  dell'art.  118  della  legge n. 388/2000, gia'
citata;
  Visto  l'atto  costitutivo  del  "Fondo artigianato formazione" (in
seguito  denominato "Fondo") a rogito del notaio Maria Emanuela Vesci
di  Roma,  repertorio n. 24564 - raccolta n. 7740 del 20 giugno 2001,
registrato  a  Roma  il  26  giugno  2001,  e  lo statuto allo stesso
allegato;
  Esaminato  il  "Regolamento del fondo paritetico interprofessionale
per  la  formazione  continua  nelle  imprese artigiane" riportante i
criteri  di  gestione  del  fondo,  sottoscritto  dalle  stesse parti
stipulanti l'accordo interconfederale gia' citato;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  presidente  del  Fondo in data 4
luglio 2001;
  Verificata  la  conformita'  dei criteri di gestione del Fondo gia'
citato  alle  finalita'  del  comma  1  dell'art.  118 della legge n.
388/2000;
  Considerato  che i soggetti firmatari dell'accordo interconfederale
citato  nonche'  costitutori  del  fondo,  essendo, per la componente
datoriale,  espressione  delle organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro   del  settore  artigiano  e,  per  la  componente  sindacale,
espressione   delle   organizzazioni   dei   sindacati   maggiormente
rappresentative   dei   lavoratori,  sono  in  possesso  di  adeguate
capacita' organizzative e gestionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'associazione  "Fondo artigianato formazione", con sede in Roma,
viale   Castro  Pretorio  n.  25,  e'  riconosciuta  la  personalita'
giuridica.