IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre   1991,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, concernente le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la  diffusione nel
territorio  della  Repubblica  italiana  degli  organismi  nocivi  ai
vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita';
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2001/219/CE del 12 marzo
2001,  relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne
il  materiale  di  imballaggio in legno costituito completamente o in
parte  da  legname  grezzo  di  conifere originario del Canada, della
Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America;
  Considerato  che  alcuni Stati membri, in particolare la Finlandia,
la  Svezia  e  la  Francia,  nel  corso  di ispezioni di sorveglianza
effettuate  nell'anno  2000,  hanno individuato numerose infestazioni
del  nematode del pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle  et  al. nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto
da  legname  di  conifere  originario  del  Canada,  della  Cina, del
Giappone, e degli Stati Uniti d'America;
  Considerato  che  le misure di protezione contro l'introduzione del
nematode  del pino attualmente presenti nella direttiva del Consiglio
n.  2000/29/CE,  ovvero  scortecciatura,  assenza  di perforazioni di
insetti e tenore di umidita' del legname inferiore al 20%, secondo le
informazioni  fornite  da  Finlandia,  Svezia  e  Francia,  non  sono
sufficienti a proteggere adeguatamente il territorio comunitario;
  Considerato  pertanto  che  e'  giustificata  l'adozione  di misure
fitosanitarie   piu'   rigorose  per  tutelare  il  territorio  della
Repubblica    italiana    dall'accresciuto    rischio   rappresentato
dall'importazione  di  legno  costituito  completamente o in parte da
legname  grezzo  di  conifere  originario del Canada, della Cina, del
Giappone,  e  degli  Stati  Uniti  d'America  a causa della possibile
presenza  del  nematode  del  pino,  organismo  nocivo di quarantena,
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o
in  parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), escluso quello
di  Thuja L. che e' immune dal nematode, originario del Canada, della
Cina,  del  Giappone,  e  degli  Stati  Uniti  d'America, puo' essere
introdotto  nel  territorio  della  Repubblica  italiana nel rispetto
delle misure di emergenza stabilite nel presente decreto.
  2.  Ai fini del presente decreto per "legname sensibile" si intende
il  materiale  da  imballaggio, di cui al comma 1, in forma di casse,
cassette,  gabbie,  cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a
cassa od altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere
che siano o meno correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti
di qualsiasi tipo.