IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modifiche; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Vista la decisione della Commissione n. 2001/219/CE del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America; Considerato che alcuni Stati membri, in particolare la Finlandia, la Svezia e la Francia, nel corso di ispezioni di sorveglianza effettuate nell'anno 2000, hanno individuato numerose infestazioni del nematode del pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. nel materiale da imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America; Considerato che le misure di protezione contro l'introduzione del nematode del pino attualmente presenti nella direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, ovvero scortecciatura, assenza di perforazioni di insetti e tenore di umidita' del legname inferiore al 20%, secondo le informazioni fornite da Finlandia, Svezia e Francia, non sono sufficienti a proteggere adeguatamente il territorio comunitario; Considerato pertanto che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie piu' rigorose per tutelare il territorio della Repubblica italiana dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America a causa della possibile presenza del nematode del pino, organismo nocivo di quarantena, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 luglio 2001; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. che e' immune dal nematode, originario del Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana nel rispetto delle misure di emergenza stabilite nel presente decreto. 2. Ai fini del presente decreto per "legname sensibile" si intende il materiale da imballaggio, di cui al comma 1, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a cassa od altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o meno correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo.