IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
settembre  2001, che ha dichiarato lo stato di emergenza a favore dei
soggetti   colpiti   dagli   eventi   alluvionali   e   dai  dissesti
idrogeologici  verificatisi  nei giorni 22 agosto 2001 nel territorio
del  comune  di  Santa  Maria  a Vico (Caserta), 5 settembre 2001 nel
territorio  del  comune  di  Calvanico,  14  e 15 settembre 2001, nel
territorio  dei  comuni della provincia di Avellino, Napoli e Salerno
individuati con lo stesso decreto;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della protezione civile, n. 3147 del 21 settembre 2001,
che  dispone  la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare   l'emergenza   connessa  agli  eventi  atmosferici  nei
territori individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 settembre 2001;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile, n. 3158 del 12 novembre 2001,
che  dispone, fra l'altro, per i soggetti residenti o aventi sede nei
comuni  interessati  dai predetti fenomeni calamitosi, la sospensione
dei  termini  di pagamento di alcune entrate extra-tributarie fino al
10 dicembre 2001;
  Ritenuta  la  necessita' di esercitare il potere di sospensione dei
termini  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  natura  tributaria,
previsto  dal  citato  art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a
favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi calamitosi;
  Considerato che per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, al Ministero dell'economia e delle finanze sono
state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti d'imposta, che alle date sottoelencate avevano il domicilio
fiscale,  nei  comuni  individuati  con il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 21 settembre 2001, le cui abitazioni e i cui
immobili  sono  stati  oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per
inagibilita'  totale o parziale, sono sospesi i termini relativi agli
adempimenti  tributari,  ivi  compresi  quelli relativi ai versamenti
diretti dei tributi, fino al 10 dicembre 2001, a decorrere:
    a) dalla  data  del 22 agosto 2001 per i soggetti domiciliati nel
comune di Santa Maria a Vico (Caserta);
    b) dalla data del 5 settembre 2001 per i soggetti domiciliati nel
comune di Calvanico (Salerno);
    c) dalla  data  del  17 settembre 2001 per i soggetti domiciliati
nei  comuni  della  provincia di Napoli, della provincia di Salerno e
della  provincia  di  Avellino individuati nel decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  sopra  specificato e interessati dagli
eventi calamitosi del 14 e 15 settembre 2001.
  2. Non si procede, comunque, al rimborso delle somme gia' versate.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei  soggetti,  anche  in qualita' di sostituti d'imposta,
diversi dalle persone fisiche, che alla data degli eventi calamitosi,
svolgevano,  nel  territorio  dei  comuni di cui al medesimo comma 1,
attivita' produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per
inagibilita' totale o parziale, nei quali avevano:
    a) la sede legale;
    b) la sede legale e quella operativa;
    c) la  sede  operativa;  in  tal  caso  le citate disposizioni si
applicano  limitatamente  agli adempimenti ed ai versamenti tributari
relativi alle attivita' svolte nel predetto territorio.
  4.  Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta,
a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le
ritenute  alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere
versate.
  5.  La sospensione di cui al comma 3 si applica esclusivamente alle
ritenute  alla  fonte  da  operare a titolo di acconto ai sensi degli
articoli  23,  24,  25,  25-bis,  28,  comma  2, e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 novembre 2001

                                                Il Ministro: Tremonti