IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Regno Unito ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I della direttiva medesima; Tenuto conto che il Regno Unito, in qualita' di Paese relatore per la sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)", ha effettuato il lavoro di valutazione sulla sostanza, presentando la relativa relazione; Considerato che la relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente il 19 ottobre 2000; Considerato, comunque, che il Comitato scientifico per le piante ha asserito che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, le autorizzazioni degli Stati membri devono comportare disposizioni relative alla gestione di rischi specifici in conformita' all'allegato VI della direttiva citata; Vista la direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/28/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. La sostanza attiva KBR 2738 (FENHEXAMID) e' iscritta, fino al 31 maggio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.