IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Considerato  che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva
91/414/CE,  il Regno Unito ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione
della  sostanza  attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)" nell'allegato I della
direttiva medesima;
  Tenuto  conto che il Regno Unito, in qualita' di Paese relatore per
la  sostanza  attiva "KBR 2738 (Fenhexamid)", ha effettuato il lavoro
di valutazione sulla sostanza, presentando la relativa relazione;
  Considerato  che  la  relazione  e'  stata riesaminata dal Comitato
fitosanitario  permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente
il 19 ottobre 2000;
  Considerato, comunque, che il Comitato scientifico per le piante ha
asserito  che  per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, le
autorizzazioni  degli  Stati  membri  devono  comportare disposizioni
relative   alla   gestione   di   rischi   specifici  in  conformita'
all'allegato VI della direttiva citata;
  Vista la direttiva della Commissione 2001/28/CE del 20 aprile 2001,
concernente    l'iscrizione   della   sostanza   attiva   "KBR   2738
(Fenhexamid)" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2001/28/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
"KBR  2738  (Fenhexamid)"  nell'allegato I del decreto legislativo n.
194 del 17 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  sostanza  attiva  KBR 2738 (FENHEXAMID) e' iscritta, fino al 31
maggio  2011,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  con  la  definizione  chimica  ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.