IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Considerato  che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva
91/414/CE, il Belgio ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della
sostanza  attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97
o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva medesima;
  Tenuto  conto  che  il Belgio, in qualita' di Paese relatore per la
sostanza  attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97
o  CG 170, ATCC20874), ha effettuato il lavoro di valutazione di tale
sostanza, presentando la relativa relazione;
  Considerato  che  la  relazione  e'  stata riesaminata dal Comitato
fitosanitario  permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente
il 27 aprile 2001;
  Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato
scientifico   per   le   piante  si  puo'  desumere  che  i  prodotti
fitosanitari  contenenti  la  suddetta  sostanza attiva soddisfino in
generale  le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b)
e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli
impieghi  esaminati  e  specificati  nel  rapporto  di  riesame della
Commissione;
  Vista la direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva  "Paecilomyces
Fumosoroseus"   (ceppo   Apopka 97,  PFR  97  o  CG  170,  ATCC20874)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2001/47/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  sostanza attiva PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (ceppo Apopka 97, PFR
97  o  CG  170,  ATCC20874)  e'  iscritta,  fino  al  30 giugno 2011,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.