IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Considerato che, conformemente all'art. 6, par. 2, della direttiva 91/414/CE, il Belgio ha ricevuto una richiesta per l'iscrizione della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva medesima; Tenuto conto che il Belgio, in qualita' di Paese relatore per la sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874), ha effettuato il lavoro di valutazione di tale sostanza, presentando la relativa relazione; Considerato che la relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso favorevolmente il 27 aprile 2001; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico per le piante si puo' desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Vista la direttiva della Commissione 2001/47/CE del 25 giugno 2001, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Paecilomyces Fumosoroseus" (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2001/47/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. La sostanza attiva PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874) e' iscritta, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.