IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2001/520/CE del 9 luglio 2001, relativa alla non iscrizione del "Paration" come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento CEE 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992; Rilevato che il "Paration" e' una delle 90 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento CE n. 933/94; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti "Paration", esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive norme previste in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva PARATION non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Paration", elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate dal 9 gennaio 2002. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Paration".