IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                    SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

  Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del Regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista la delibera in data 8 novembre 2001 con la quale il Consiglio
superiore  della  magistratura ha modificato gli articoli 23 e 26 del
regolamento interno e ha introdotto l'art. 26-bis;

                              Decreta:

  L'art. 23 del Regolamento interno e' formulato come segue:
  "Art. 23 (Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi).
-  1. La  Commissione  referente competente individua i posti vacanti
che  devono  essere  coperti  e  ne  richiede  la  pubblicazione  sul
Bollettino  ufficiale  del Ministero della giustizia, tranne che, per
esigenze  di  servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al
Consiglio di provvedere immediatamente.
  2. La  Commissione,  trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del
Bollettino  ufficiale  del Ministero della giustizia recante 1'avviso
della  vacanza,  provvede  a  formare  la graduatoria degli aspiranti
secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente
proposta.
  3. Il  Consiglio  provvede con propria deliberazione, votando sulla
proposta  della  Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi
che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
  4. Quando  debbono  essere  assegnati  piu'  posti  di  un medesimo
ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti
alla   proposta   o   alle   proposte   che  possano  incidere  sulla
individuazione    dei   magistrati   vincitori   del   concorso,   ma
esclusivamente  proposte  alternative.  Ove  sia stata presentata una
proposta  alternativa,  il  Presidente, su richiesta di un componente
diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva.
In  tal  caso  non trova applicazione la disposizione di cui all'art.
48, comma 2.
  5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente
segnalare  al  Ministro  della  giustizia, per gli adempimenti di sua
competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza".
  L'art. 26 del Regolamento interno e' formulato come segue:
  "Art.  26  (Ordine  generale delle votazioni). - 1. La richiesta di
rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e'
posta  in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni
altra  votazione.  La  questione preclusiva e' posta in votazione non
appena sia presentata con precedenza su ogni altra questione, esclusa
la  richiesta di rinvio. Immediatamente dopo e' posta in votazione la
questione  sospensiva.  Ogni  questione  regolamentare  che sorga nel
corso   della   seduta  viene  immediatamente  esaminata  e  discussa
dall'assemblea  e  quindi  decisa  in via incidentale dal Presidente.
Prima   della   decisione  e  previa  sospensione  della  seduta,  il
Presidente  richiede  il  parere  immediato  e  non  vincolante della
Commissione  Regolamento,  se  lo ritiene opportuno o se almeno sette
componenti  ne  fanno  richiesta.  Si  procede  quindi,  terminata la
discussione,  alle  votazioni,  prima,  sulle  proposte di assunzioni
istruttorie  e  di  rinvio  in Commissione per qualsiasi adempimento,
poi,  su quelle di definizione del merito. In ogni caso il Presidente
puo',  preliminarmente  e  senza  dibattito  sul  punto,  limitare la
discussione  alle  sole  richieste  di  assunzioni  istruttorie  o di
ulteriori   adempimenti  ovvero  ad  altre  questioni  pregiudiziali,
qualora  si  presentino  di  immediato  rilievo, riservando alla fase
immediatamente successiva la discussione e la definizione del merito.
  2. Agli  effetti  del  comma  precedente  si  intende per questione
preclusiva  quella  con  cui e' proposto che un determinato argomento
sia  espunto  dall'ordine  del giorno e che su di esso non si abbia a
deliberare  per  inammissibilita'  o per altro specificato motivo. E'
questione   preclusiva  anche  quella  con  cui  si  propone  di  non
aggiungere  all'ordine  del giorno della seduta l'argomento del quale
si  propone  la  trattazione  in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45,
comma   3,   del  presente  regolamento.  Si  intende  per  questione
sospensiva  quella  con  cui  e'  proposto che di un argomento non si
abbia a discutere se non dopo una data o un evento determinati o dopo
la  conclusione  di un procedimento riguardante un argomento connesso
ovvero dopo una conclusione di una fase di tale procedimento.
  3. I  richiami  al  regolamento  o  per  l'ordine  del giorno o per
l'ordine  dei  lavori  o  per  la  posizione della questione o per la
priorita'   delle  votazioni  hanno  la  precedenza  sulla  questione
principale.
  4. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli
emendamenti.  Qualora siano presentati piu' emendamenti ad uno stesso
testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che piu' si
allontanano   dal   testo   originario:   prima  quelli  parzialmente
soppressivi,  quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli
aggiuntivi.  Gli  emendamenti  ad un emendamento sono votati prima di
quello   principale.   Se  siano  proposti  emendamenti  parzialmente
soppressivi,  ovvero  se  il  testo  proposto  dalla  Commissione sia
suscettibile  di  essere  diviso  per  argomenti  distinti,  si  puo'
procedere  a  voto per parti separate, su richiesta di un componente;
si  puo'  altresi',  in tal caso, procedere a discussione su ciascuna
parte che venga successivamente messa in votazione.
  5. Il Presidente ha facolta' di modificare l'ordine delle votazioni
quando  lo  reputi  opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza
delle votazioni stesse".
  Dopo l'art. 26 e' inserito l'art. 26-bis formulato come segue:
    "Art. 26-bis (Modalita' delle votazioni delle proposte). - 1. Nel
caso in cui la Commissione abbia formulato una sola proposta, essa e'
posta in votazione e, ove sia respinta, vengono poste in votazione le
eventuali   proposte   alternative   secondo   l'ordine   della  loro
presentazione in Consiglio.
  2. Salvo  quanto  previsto  dai  commi 4  e  seguenti  del presente
articolo,  nel  caso  in cui siano dalla Commissione presentate due o
piu'  proposte  e  la  votazione  per ballottaggio non sia chiesta da
almeno cinque componenti, e' posta in votazione per prima la proposta
deliberata   a   maggioranza.   Se   questa   e'   respinta,  vengono
successivamente  poste  in  votazione le altre proposte presentate in
Commissione  dai  componenti della stessa, secondo il numero dei voti
riportati.  Le  proposte che in Commissione hanno ricevuto parita' di
voti  vengono  messe  in votazione secondo l'ordine di presentazione,
iniziando  da  quella  del  relatore  della  pratica.  Se le proposte
presentate  in  Commissione sono respinte, vengono messe in votazione
le   eventuali  proposte  alternative  secondo  l'ordine  della  loro
presentazione in Consiglio.
  3. Nel   caso   in   cui  sia  stata  richiesta  la  votazione  per
ballottaggio e le proposte presentate in Commissione ed eventualmente
in   Consiglio   siano   due,   esse   vengono   messe  in  votazione
contestualmente  e  si  considera approvata quella che ha ricevuto il
maggior  numero  di  voti.  In  caso  di  parita',  la  votazione  e'
immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, si procede ai sensi
del  comma 2.  Ove  le  proposte  siano  piu'  di  due,  si considera
approvata   quella   che  ha  ricevuto  piu'  della  meta'  dei  voti
validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero
di  voti richiesto, si procede ad una votazione successiva, all'esito
della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior
numero di voti. In caso di parita' tra le proposte che hanno ricevuto
il  maggior  numero di voti, esse sono nuovamente poste in votazione,
con  esclusione  delle  altre.  Se  la parita' permane, si procede ai
sensi del comma 2.
  4. Quando  siano  presentate  due o piu' proposte che comportino la
comparazione  tra  magistrati,  anche  onorari,  e  la  votazione per
ballottaggio non sia chiesta da almeno cinque componenti, viene messa
in  votazione  per  prima  la proposta deliberata a maggioranza dalla
Commissione.  Se  essa non raggiunge la maggioranza dei voti, vengono
successivamente  poste  in  votazione le altre proposte presentate in
Commissione  dai  componenti della stessa, secondo il numero dei voti
riportati da ciascuna di esse. Le proposte che hanno ricevuto parita'
di voti in Commissione vengono poste in votazione secondo l'ordine di
collocazione  nel  ruolo  dei candidati. Se le proposte presentate in
Commissione  sono  respinte,  vengono messe in votazione le eventuali
proposte  alternative  secondo  l'ordine  della loro presentazione in
Consiglio.
  5. Nel   caso   in   cui  sia  stata  richiesta  la  votazione  per
ballottaggio  ed i candidati proposti in Commissione ed eventualmente
in  Consiglio siano due, viene nominato il candidato che ha riportato
il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di parita', la votazione e'
immediatamente  ripetuta  e,  se  la  parita' permane, e' nominato il
candidato  che  occupa  la  migliore  collocazione  nel  ruolo. Ove i
candidati  siano  piu' di due, viene nominato, tra quelli proposti in
Commissione  ed  eventualmente  in  Consiglio,  il  candidato  che ha
ricevuto  piu'  della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna
delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad
una   votazione   successiva,  all'esito  della  quale  si  considera
approvata  quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso
di  parita'  tra  le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di
voti,  esse  sono nuovamente poste in votazione, con esclusione delle
altre.  Se la parita' permane, e' nominato il candidato che occupa la
migliore collocazione nel ruolo.
  6. La  votazione  per  la  designazione  ad uffici direttivi di cui
all'art.   11,  comma 3,  della  legge  24 marzo  1958,  n.  195,  e'
ammissibile soltanto se per tutti i candidati sia stata completata la
procedura di concertazione con il Ministro della giustizia".
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2001
                               CIAMPI

                                    Il segretario generale
                         del Consiglio superiore della magistratura
                                             Pratis