IL DIRETTORE GENERALE
           del commercio delle assicurazioni e dei servizi
              del Ministero delle attivita' produttive
                           di concerto con
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             di finanza delle pubbliche amministrazioni
             del Ministero dell'economia e delle finanze

  Visto  l'art.  18,  comma  2,  della legge 29 dicembre 1993, n. 580
secondo  cui  le  voci  e  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria
sull'attivita'  certificativa  per  le  iscrizioni in ruoli, elenchi,
registri  e  albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed
aggiornati  con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  tenendo  conto  dei  costi medi di
gestione  e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresi' conto
dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede
l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
  Visto  il  regolamento  d'attuazione di detto art. 8, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed
in particolare l'art. 2;
  Vista  la  legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per
l'introduzione dell'euro;
  Visto  l'art.  38,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112  che dispone per il mantenimento allo Stato del
compito   di  determinare  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria
camerali;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ed  in
particolare l'art. 16 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali;
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
modificato  dal  decreto  legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
secondo  cui il capitale sociale delle imprese deve obbligatoriamente
essere convertito in euro;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come
modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23
marzo  2000  e  15  maggio  2001, che hanno apportato modificazioni e
integrazioni  alla  tabella  A  allegata al decreto interministeriale
22 dicembre 1997;
  Ritenuto  che  le operazioni di conversione in euro, derivanti alle
imprese  da  un obbligo di legge, comporteranno entrate straordinarie
agli   Enti  camerali,  che  potranno,  d'altronde,  effettuare  tali
operazioni  usufruendo  di  economie  di scala, dato l'elevato numero
delle operazioni stesse;
  Ritenuto  che  la  parte  di  onere,  non coperta dal gettito delle
istituende  tariffe dei diritti di segreteria, possa essere assorbita
mediante  recupero  di  efficienza  degli  uffici  del registro delle
imprese,   a  norma  dell'art.  18  della  soprarichiamata  legge  n.
580/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La tabella A, allegata al decreto dirigenziale 18 febbraio 1999,
modificata  con  decreti  dirigenziali 23 marzo 2000 e 15 maggio 2001
riguardanti  gli  importi dei diritti di segreteria per i servizi del
Registro delle imprese, e' integrata delle ulteriori voci:
    19  Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in
euro del capitale sociale - senza arrotondamento:


                                                 Lire      Euro
                                                   -         -
         19.1 con modello cartaceo....          50.000       26
         19.2 su supporto informatico/
              modalità telematiche....          30.000       15

    20  Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in
euro del capitale sociale - con arrotondamento:


                                                 Lire      Euro
                                                   -         -
         20.1 con modello cartaceo....          80.000       41
         20.2 su supporto informatico/
              modalità telematiche....          45.000       23

  2.  Le  maggiori  somme corrisposte dalle imprese, antecedentemente
all'entrata  in  vigore  del presente decreto, per gli adempimenti di
cui al comma 1, sono restituite dalle camere di commercio, su istanza
di  rimborso  presentata dai soggetti interessati, entro ventiquattro
mesi dalla data del pagamento.