IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni; Viste le proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 15 gennaio 2001; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 marzo 2001; Vista la nota rettorale del 20 settembre 2001, prot. n. 19655 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmettevano al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica approvate dal senato accademico; Vista la nota ministeriale del 15 ottobre 2001, prot. n. 2690, con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale; Ravvisata la necessita' di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente provvedimento gli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono modificati come segue: a) all'art. 19, comma 2, dopo: "Per ciascun corso di", al posto di: "laurea o di diploma universitario", leggasi "studio"; al comma 3, dopo "Le Facolta' dell'Ateneo", e' aggiunto: "e i Corsi di studio"; dopo "sono", al posto di "individuate nella tabella allegata", leggasi: "individuati nelle tabelle allegate", dopo "Regolamento didattico" e' aggiunto: "di Ateneo"; il comma 4 e' soppresso; b) all'art. 20, comma 1, al posto di: "di diploma", leggasi: "di studio"; dopo: "organizzazione della didattica", il periodo "dei Consigli di Facolta' sono delegate al Consiglio di corso di diploma che sara' composto dai docenti del corso secondo apposito", e' sostituito con "sono stabilite dal relativo"; c) all'art. 22, comma 1, lettera c), e' soppresso il periodo: "attuando anche un'equa ripartizione dei carichi didattici"; le lettere d), e), g), i), e l) sono soppresse con conseguentemente scorrimento delle lettere f) e h) che diventano d) ed e). Ancora, alla nuova lettera d) il riferimento a "i servizi di tutorato e di orientamento per gli studenti" e' soppresso; d) l'art. 23 e' soppresso; e) all'art. 24, il comma 2 e' soppresso con conseguente scorrimento della numerazione; al nuovo comma 2, il termine "altresi'" e' soppresso; f) all'art. 26, comma 2, dopo il periodo "i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di" al posto di "laurea e di diploma" leggasi "studio"; al comma 7, dopo "Comitato per la didattica" e prima di "La richiesta di convocazione ..." viene soppresso il periodo "o, ove costituito, un Consiglio didattico"; g) all'art. 27, il comma 1 viene soppresso e sostituito con il seguente: "1. Il Comitato per la didattica e' disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/1999"; il comma 2 viene interamente soppresso e sostituito con: "I Comitati per la didattica durano in carica tre anni".