IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  sull'istituzione  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare l'art. 6;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con
decreto  rettorale  n.  746  del  31  ottobre  1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  novembre 1994, e successive modifiche e
integrazioni;
  Viste le proposte di modifica degli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 26
e  27  dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta del
15 gennaio 2001;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 marzo
2001;
  Vista  la  nota rettorale del 20 settembre 2001, prot. n. 19655 con
la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge
n.  168/1989,  si  trasmettevano  al M.I.U.R. le suddette proposte di
modifica approvate dal senato accademico;
  Vista  la nota ministeriale del 15 ottobre 2001, prot. n. 2690, con
la  quale  il  M.I.U.R.  comunicava  di  non  avere  osservazioni  da
formulare  in merito alle proposte di modifica degli articoli 19, 20,
22, 23, 24, 26 e 27 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmesse
con la suddetta nota rettorale;
  Ravvisata  la  necessita' di procedere alle modifiche dello statuto
di Ateneo sopracitate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dalla data del presente provvedimento gli articoli
19,  20,  22,  23,  24,  26 e 27 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Siena sono modificati come segue:
    a) all'art.  19,  comma 2, dopo: "Per ciascun corso di", al posto
di:  "laurea  o di diploma universitario", leggasi "studio"; al comma
3,  dopo  "Le  Facolta'  dell'Ateneo",  e'  aggiunto:  "e  i Corsi di
studio";   dopo  "sono",  al  posto  di  "individuate  nella  tabella
allegata",   leggasi:  "individuati  nelle  tabelle  allegate",  dopo
"Regolamento  didattico"  e'  aggiunto:  "di  Ateneo";  il comma 4 e'
soppresso;
    b) all'art.  20, comma 1, al posto di: "di diploma", leggasi: "di
studio";  dopo:  "organizzazione  della  didattica",  il periodo "dei
Consigli  di  Facolta' sono delegate al Consiglio di corso di diploma
che  sara'  composto  dai  docenti  del  corso  secondo apposito", e'
sostituito con "sono stabilite dal relativo";
    c) all'art.  22,  comma  1,  lettera c), e' soppresso il periodo:
"attuando  anche  un'equa  ripartizione  dei  carichi  didattici"; le
lettere  d),  e),  g),  i),  e l) sono soppresse con conseguentemente
scorrimento  delle  lettere  f)  e h) che diventano d) ed e). Ancora,
alla  nuova  lettera  d) il riferimento a "i servizi di tutorato e di
orientamento per gli studenti" e' soppresso;
    d) l'art. 23 e' soppresso;
    e) all'art.   24,   il  comma  2  e'  soppresso  con  conseguente
scorrimento   della   numerazione;  al  nuovo  comma  2,  il  termine
"altresi'" e' soppresso;
    f) all'art.   26,  comma  2,  dopo  il  periodo  "i  titolari  di
insegnamento  ufficiale  nei  corsi  di"  al  posto  di  "laurea e di
diploma"  leggasi  "studio";  al  comma  7,  dopo  "Comitato  per  la
didattica"  e  prima  di  "La  richiesta  di  convocazione ..." viene
soppresso il periodo "o, ove costituito, un Consiglio didattico";
    g) all'art.  27,  il  comma 1 viene soppresso e sostituito con il
seguente:  "1.  Il  Comitato  per  la  didattica  e' disciplinato dal
Regolamento  didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/1999";
il  comma 2 viene interamente soppresso e sostituito con: "I Comitati
per la didattica durano in carica tre anni".