IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dell'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per  la  liquidazione  delle  rendite  corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni
di  appartenenza  dei  medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base
della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto all'anno precedente e che
tali   incrementi  annuali  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui
scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n.   41,  rispetto  alla  retribuzione  presa  a  base  per  l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto  2000,  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni  economiche  dell'I.N.AI.L.  dal  1
luglio 2000 per il settore agricoltura;
  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.
n. 246 del 10 maggio 2001;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno
1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente e per morte, e' fissata a decorrere dal 1
luglio 2001, in L. 33.644.000.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1 giugno
1993,  in  favore  dei  lavoratori  di cui all'art. 205, comma primo,
lettera b),  del citato testo unico, e' fissata dal 1 luglio 2001, in
L. 22.289.000.