IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per  la  liquidazione  delle  rendite  corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni
di  appartenenza  dei  medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base
della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto all'anno precedente e che
tali   incrementi  annuali  verranno  riassorbiti  nell'anno  in  cui
scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore al 10 per
cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n.   41,  rispetto  alla  retribuzione  presa  a  base  per  l'ultima
rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1  agosto  2000,  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni  economiche  dell'I.NA.I.L.  dal  1
luglio 2000 per il settore industria;
  Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.
n. 246 del 10 maggio 2001;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno
1999, calcolata dall'I.S.T.A.T., pari al 2,6 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 106.138 ai
fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della
retribuzione  annua,  i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti, a
decorrere  dal  1  luglio  2001,  nella  misura di L. 22.289.000 e di
L. 41.394.000.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito, rispettivamente, in L. 59.607.000 per i comandanti e per i
capi macchinisti, in L. 50.500.000 per i primi ufficiali di coperta e
di macchina ed in L. 45.947.000 per gli altri ufficiali.
  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo
comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  i  coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati  nelle
seguenti misure:
    anno 1999 e precedenti: 1,0260;
    anno 2000 e 1o semestre 2001: 1,0000.