(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
                       LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  il  quale  dispone che "La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e'  unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle  regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni";
  Visto  l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del
1997,  il  quale  dispone  che  "La  Conferenza unificata e' comunque
competente  in  tutti  i  casi  in  cui,  regioni, province, comuni e
comunita'  montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali debbano esprimersi su un medesimo
oggetto";
  Visto   l'art.   9,  comma  2,  lettera  c)  del  suddetto  decreto
legislativo  n.  281  del 1997 il quale prevede che questa Conferenza
"promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita'  montane,  al  fine di coordinare l'esercizio delle proprie
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune".
  Vista  la  nota  n.  3036/CP10 del 10 ottobre 2001, con la quale il
Presidente  della  conferenza  dei  Presidenti  delle regioni e delle
province  autonome  ha  chiesto  di  inserire  all'ordine  del giorno
dell'odierna seduta di questa Conferenza uno schema di accordo quadro
ISTAT-regioni-enti  locali  per l'acquisizione dei dati sulle sezioni
di  censimento  di destinazione dei movimenti pendolari al censimento
generale della popolazione 2001;
  Vista  la  nota  n.  3107  del  17  ottobre  2001  con  la quale il
Presidente  dell'UNCEM  ha  chiesto  che  anche  l'UNCEM figuri quale
sottoscrittore  dell'accordo  in  argomento,  in considerazione anche
dell'intervenuta  decisione  di  istituire  gli  uffici di statistica
delle comunita' montane;
  Considerato  che  il  citato provvedimento, volto ad assicurare una
maggiore valorizzazione dell'informazione statistica, con particolare
riferimento ai movimenti pendolari della popolazione, costituisce una
utile integrazione al Piano di censimento 2001;
  Considerato  che nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza
l'ISTAT,  le  regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso il loro
avviso  favorevole  in  ordine  all'adesione all'accordo in parola il
quale  e'  stato  integrato  in  conseguenza della richiesta avanzata
dall'UNCEM;
  Acquisito,  pertanto,  l'assenso  del  Governo,  delle regioni, dei
comuni,  delle province e delle comunita' montane, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera  c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
                              Sancisce:
  Ai  sensi  dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  l'accordo  quadro ISTAT - regioni - enti
locali  per  l'acquisizione  dei  dati sulle sezioni di censimento di
destinazione  dei  movimenti  pendolari  al censimento generale della
popolazione  2001, nella formulazione che, allegata al presente atto,
ne costituisce parte integrante.
    Roma, 25 ottobre 2001
                                             Il presidente: La Loggia