(Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) LA CONFERENZA UNIFICATA Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che "La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni"; Visto l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che "La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui, regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto"; Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del suddetto decreto legislativo n. 281 del 1997 il quale prevede che questa Conferenza "promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune". Vista la nota n. 3036/CP10 del 10 ottobre 2001, con la quale il Presidente della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha chiesto di inserire all'ordine del giorno dell'odierna seduta di questa Conferenza uno schema di accordo quadro ISTAT-regioni-enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001; Vista la nota n. 3107 del 17 ottobre 2001 con la quale il Presidente dell'UNCEM ha chiesto che anche l'UNCEM figuri quale sottoscrittore dell'accordo in argomento, in considerazione anche dell'intervenuta decisione di istituire gli uffici di statistica delle comunita' montane; Considerato che il citato provvedimento, volto ad assicurare una maggiore valorizzazione dell'informazione statistica, con particolare riferimento ai movimenti pendolari della popolazione, costituisce una utile integrazione al Piano di censimento 2001; Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza l'ISTAT, le regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso il loro avviso favorevole in ordine all'adesione all'accordo in parola il quale e' stato integrato in conseguenza della richiesta avanzata dall'UNCEM; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce: Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'accordo quadro ISTAT - regioni - enti locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al censimento generale della popolazione 2001, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 25 ottobre 2001 Il presidente: La Loggia