IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio 1999, n. 270, recante la
"Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi
imprese  in  stato  di insolvenza" a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12  giugno  2000,  della  Direzione generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n.  14, in data 9 maggio 2001, con la quale il
tribunale  di  Frosinone  ha  dichiarato lo stato di insolvenza della
S.p.a. Scala;
  Visto il decreto del sopracitato tribunale, in data 22 giugno 2001,
con   il   quale   e'   stata   dichiarata  aperta  la  procedura  di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto il decreto in data 2 luglio 2001 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del
decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella
predetta procedura;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
societa' in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  sospesi  o  lavoranti  ad orario ridotto dipendenti dalla
stessa societa', a decorrere dal 22 giugno 2001;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993;
                              Decreta:
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Scala, sede in
Frosinone,  unita'  in  Cassino  e  Castrocielo  (Frosinone),  per un
massimo  di 423 unita' lavorative e' prorogata, ai sensi dell'art. 7,
comma   10-ter,  della  legge  n.  236/1993,  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 22 giugno
2001 al 21 giugno 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi