IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art. 4 che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visti i decreti ministeriali n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n. 50931 del 12 luglio 2000 relativi alla ripartizione dei fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, stabiliti nel documento CE (2000/C 28/02), applicabili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2000; Visti i regolamenti CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 e n. 1750/1999 del 23 luglio 1999, relativi al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); Considerata la necessita' di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attivita'; Vista la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale la Commissione dell'Unione europea ha approvato il progetto di regolamento che fissa i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti di cui trattasi; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici alle unioni nazionali riconosciute tra associazioni di produttori agricoli, per la realizzazione di programmi di attivita' a beneficio dei produttori associati, volti alla realizzazione di: a) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione, all'acquisizione o miglioramento di beni immobili, nonche' all'acquisto di macchine ed attrezzature compresi i programmi informatici; b) servizi alle associazioni per l'attuazione di accordi interprofessionali o di filiera e di programmi di commercializzazione; c) programmi di assistenza tecnica; d) sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'. 2. I progetti dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici comunitari e nazionali del settore di riferimento, con la tassativa esclusione di: a) attivita' gia' effettuate; b) spese di ordinaria gestione dell'unione; c) spese non consentite dalle OCM di settore; d) studi di fattibilita' diversi da quelli intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita'; e) iniziative finalizzate all'aumento della produzione e della competitivita' di produzioni dichiarate eccedentarie a livello comunitario; f) fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione e di sostituzione del latte allo stato fresco o dei prodotti lattiero-caseari; g) analisi e controlli di routine effettuati in relazione alla qualita' del processo ed ai prodotti.