IL PRESIDENTE
                  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 201;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6, 7, 16 e 21;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito nella
legge 5 novembre 1996, n. 573, ed in particolare l'art. 7;
  Visti  i  vigenti  statuto  di autonomia e regolamento didattico di
Ateneo;
  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione assunta in data
19 settembre 2001, recante modifiche al predetto statuto;
  Vista la nota del 24 settembre 2001, prot. n. 528/A2b, con la quale
e'  stata  inviata  al  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica la predetta delibera di modifica statutaria
per  il  prescritto  controllo  di  legittimita' e di merito ai sensi
dell'art. 6 della suddetta legge n. 168 del 1989;
  Vista  la  nota  di  approvazione  delle  modifiche  statutarie del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 15 ottobre 2001, protocollo n. 2706;
  Considerato  pertanto  che le modifiche deliberate dal consiglio di
amministrazione   in   data   19  settembre  2001  debbono  ritenersi
operative;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto,  ai  sensi  del  combinato disposto degli articoli 6, primo
comma,  lettera  n),  e art. 9, secondo comma, lettera d) del vigente
statuto, per le modifiche dello statuto stesso;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di procedere all'emanazione
delle modifiche statutarie in disamina;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 21 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
  "1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
    a) facolta'  di  scienze  politiche  con  il  corso  di laurea in
scienze politiche;
    b) facolta'  di  lingue  e  letterature straniere con il corso di
laurea in traduzione ed interpretariato;
    c) facolta'  di  economia  con  il  corso  di  laurea  in scienze
bancarie ed assicurative.
  I  relativi  ordinamenti degli studi sono disciplinati dall'attuale
regolamento  didattico  di  Ateneo  conformemente  alle vigenti norme
sugli ordinamenti didattici universitari.
  2.  L'Universita'  puo'  istituire,  inoltre,  in conformita' delle
norme  dell'ordinamento  universitario,  nuovi  corsi  di laurea e di
laurea specialistica nonche' rilasciare i seguenti titoli di studio:
    diploma di specializzazione;
    dottorato di ricerca;
    master universitario di primo e di secondo livello.
  L'Universita'  puo', altresi', istituire i corsi previsti dall'art.
6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.".