IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Vista   la   legge   5   novembre   1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni, ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della ditta S.p.a. Marioboselli Yarns, tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 1 ottobre 2001 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 1 ottobre 2001, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Marioboselli  Yarns,  con  sede  in  Milano, unita' di Sovere
(Bergamo),  per un massimo di 58 unita' lavorative per il periodo dal
20 agosto 2001 al 19 agosto 2002.
  Istanza  aziendale presentata il 3 settembre 2001 con decorrenza 20
agosto 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi