IL DIRETTORE GENERALE
      del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  PPT  - Poligrafica Piano
Tavola   inoltrata  presso  il  competente  ufficio  della  Direzione
generale  della  previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo
dello  stesso,  in data 16 marzo 2001, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 16 febbraio 2001
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1 marzo 2001, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali -- come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
grafica  editoriale  applicato  --  a 27,30 ore medie settimanali nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un
organico complessivo di 25 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2001 al 28 febbraio
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  PPT  -
Poligrafica  Piano  Tavola,  con  sede  in  Piano  Tavola  - Belpasso
(Catania),  unita'  di Piano Tavola - Belpasso (Catania), per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali  a 27,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 18 unita', su un organico complessivo di
25 unita'.