IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  13 maggio  1966,  n.  356,  dettante  norme sulla
produzione avicola;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio n. 2782/75, del 29 ottobre
1975,  relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da
cova e pulcini di volatili da cortile, modificato dal regolamento CEE
del Consiglio n. 3494/86, del 13 novembre 1986, in particolare l'art.
5, paragrafo 1;
  Visto   il  regolamento  CEE  della  Commissione  n.  1868/77,  del
29 luglio 1977, concernente le modalita' di applicazione del predetto
regolamento   CEE  2782/75,  modificato  dal  regolamento  CEE  della
Commissione  n. 1351/87, del 15 maggio 1987, in particolare l'art. 2,
paragrafo 2;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
29 settembre  1986, sull'applicazione del regolamento CEE n. 1868/77,
della  Commissione,  concernente  gli  obblighi  delle  comunicazioni
mensili  sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova
e dei pulcini di volatili da cortile;
  Considerato  che,  a  norma  dell'art.  7  della predetta legge, la
vigilanza  per  l'applicazione  delle norme nella stessa contenute e'
esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito
rinominato  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, con la
collaborazione   delle   autorita'  sanitarie,  per  quanto  di  loro
competenza;
  Ritenuto  di  dover  regolamentare la procedura per usufruire della
deroga  della  timbratura  delle  uova  da  cova  di  cui all'art. 2,
paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 1868/77;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  aziende  produttrici  di uova da cova e di pulcini, in possesso
dell'autorizzazione  ministeriale  rilasciata  ai  sensi  dell'art. 2
della  legge  13  maggio 1966, n. 356, possono essere autorizzate, in
deroga  alla  normale  procedura di timbratura delle uova da cova, di
cui  all'art.  2  del regolamento CEE 1868/77, del 29 luglio 1977, ad
effettuare  la  marchiatura delle stesse apponendo su ciascun uovo un
segno  di  forma  circolare con inchiostro di colore nero indelebile,
della  superficie  di  almeno  10 mm quadrati, prima di porre le uova
stesse   nell'incubatrice.   Qualsiasi   imballaggio   o  contenitore
utilizzato   per  il  trasporto  di  tali  uova  rechera'  il  numero
distintivo dell'azienda produttrice.