IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 13 maggio 1966, n. 356, dettante norme sulla produzione avicola; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2782/75, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, modificato dal regolamento CEE del Consiglio n. 3494/86, del 13 novembre 1986, in particolare l'art. 5, paragrafo 1; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1868/77, del 29 luglio 1977, concernente le modalita' di applicazione del predetto regolamento CEE 2782/75, modificato dal regolamento CEE della Commissione n. 1351/87, del 15 maggio 1987, in particolare l'art. 2, paragrafo 2; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 29 settembre 1986, sull'applicazione del regolamento CEE n. 1868/77, della Commissione, concernente gli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile; Considerato che, a norma dell'art. 7 della predetta legge, la vigilanza per l'applicazione delle norme nella stessa contenute e' esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito rinominato Ministero delle politiche agricole e forestali, con la collaborazione delle autorita' sanitarie, per quanto di loro competenza; Ritenuto di dover regolamentare la procedura per usufruire della deroga della timbratura delle uova da cova di cui all'art. 2, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 1868/77; Decreta: Art. 1. Le aziende produttrici di uova da cova e di pulcini, in possesso dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 maggio 1966, n. 356, possono essere autorizzate, in deroga alla normale procedura di timbratura delle uova da cova, di cui all'art. 2 del regolamento CEE 1868/77, del 29 luglio 1977, ad effettuare la marchiatura delle stesse apponendo su ciascun uovo un segno di forma circolare con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati, prima di porre le uova stesse nell'incubatrice. Qualsiasi imballaggio o contenitore utilizzato per il trasporto di tali uova rechera' il numero distintivo dell'azienda produttrice.