Agli  Assessorati  alla  sanita'  delle
                              regioni  e  della provincia autonoma di
                              Trento - Servizi veterinari
                              All'Assessorato  all'agricoltura  della
                              provincia   autonoma   di   Bolzano   -
                              Servizio veterinario
                                  e, per conoscenza:
                              Ai  Commissari di Governo delle regioni
                              a statuto ordinario e speciale
                              Agli    Uffici   veterinari   per   gli
                              adempimenti comunitari
                              Al Ministero delle politiche agricole e
                              forestali
                              Al Comando carabinieri per la sanita'
                              All'A.I.A.
                              Alla Coldiretti
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
  Il  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 146 "Attuazione della
direttiva  98/58  CE  relativa  alla  protezione  degli animali negli
allevamenti",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001, ha introdotto
nuove  norme  volte  alla  tutela  della salute e del benessere degli
animali che sono allevati per fini zootecnici.
  Si  ritiene opportuno ricordare alcuni aspetti relativamente a tali
nuove misure introdotte.
  Si  tratta di disposizioni di carattere "generale" ed applicabili a
tutti  gli  allevamenti,  le quali introducono i principi di base per
garantire  il  rispetto  delle  principali  esigenze  fisiologiche ed
etologiche   degli   animali  e  stabiliscono,  tra  l'altro,  alcuni
requisiti  per  gli impianti in cui essi sono mantenuti, la frequenza
minima  delle  ispezioni  e  la  necessita'  di possedere un'adeguata
preparazione  e  competenza  professionale  da parte degli operatori.
Vietano   o   limitano,   inoltre,  alcune  pratiche  particolari  di
allevamento.
  Sono  compresi  nel  campo  di applicazione del decreto legislativo
tutti  gli  animali  vertebrati,  inclusi  i  pesci,  gli anfibi ed i
rettili,   allevati   o   custoditi  per  la  produzione  di  derrate
alimentari,  lana,  pelli,  pellicce  o  per  altri  scopi  agricoli.
Rimangono, tuttavia esclusi da tale disciplina:
    gli  animali  che  sono  esclusivamente destinati a partecipare a
gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive;
    gli  animali  utilizzati  ai  fini  sperimentali,  per  i  quali,
tuttavia,  il  decreto  legislativo  n. 116/1992 fornisce sufficienti
indicazioni volte alla tutela del loro benessere;
    e gli animali che vivono in ambiente selvatico.
  La  responsabilita'  della corretta applicazione delle disposizioni
previste  dal  decreto e' affidata, in primo luogo, al proprietario o
detentore  degli animali, il quale deve adottare le misure necessarie
affinche':
    tutti  gli  animali,  compresi  i pesci, gli anfibi ed i rettili,
siano  allevati  nel  rispetto  del  loro  benessere  e  non  vengano
provocati loro dolore, sofferenze o lesioni inutili;
    le  specie  animali appartenenti ai mammiferi ed agli uccelli, di
maggiore  rilevanza  nel settore zootecnico, siano, inoltre, allevate
secondo   le   prescrizioni  specifiche  contenute  nell'allegato  al
decreto.
  Il  decreto  legislativo  n.  146/2001 non modifica le disposizioni
specifiche  gia' esistenti in tale settore e relative alla protezione
di  talune  particolari  specie animali, le quali, assieme alle nuove
misure  di  carattere  generale  previste  dal  decreto  legislativo,
continuano pertanto ad applicarsi e sono rappresentate da:
    il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 533, e successive
modifiche,   recante   "Attuazione  della  direttiva  91/629/CEE  che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli";
    il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 534, concernente
"Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini";
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n.
233,  concernente  la  "Attuazione  della  direttiva  86/113/CEE  che
stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in
batteria".
    Per  avere  conoscenza dello stato di applicazione sul territorio
delle  misure  introdotte  dal  decreto  legislativo,  e' prevista la
realizzazione  di un flusso informativo tramite il quale le autorita'
locali  informano  periodicamente  il  Ministero  della  salute  ed i
competenti  organi  dell'Unione  europea  relativamente  ai risultati
della  attivita' di controllo effettuata. Tale flusso informativo, le
cui  modalita'  di  attuazione  devono  essere  peraltro definite, va
quindi ad aggiungersi a quelli esistenti nel settore sulla base delle
normative sopracitate.
  In  relazione alla necessita' di chiarire e definire alcuni aspetti
applicativi  del  decreto legislativo n. 146/2001 e consentire la sua
armonizzazione   con   la  normativa  gia'  vigente  in  materia,  si
forniscono le seguenti indicazioni e linee di indirizzo.
Attivita' ispettiva.
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  n. 146/2001, le
autorita'  sanitarie locali devono disporre ispezioni per controllare
che  negli  allevamenti presenti nel territorio di propria competenza
vengano rispettate le disposizioni previste dal decreto legislativo.
  Ai  fini  di  una  corretta  programmazione  ed  esecuzione di tale
attivita'  di  sorveglianza,  si  ritiene necessario che presso dette
autorita'  locali  siano mantenuti dati sufficienti, anche sulla base
delle  informazioni derivanti dall'anagrafe degli allevamenti o dalle
autorizzazioni   sanitarie  rilasciate,  relativamente  alle  aziende
presenti  nel  territorio  e  sottoposte all'applicazione del decreto
legislativo in questione. Informazioni aggiornate, in particolare, e'
opportuno che siano conservate circa:
    il   numero  degli  allevamenti  che  devono  essere  soggetti  a
vigilanza;
    le  specie  animali interessate e l'orientamento produttivo delle
stesse.
  Presso  le  aziende sara', quindi, annualmente effettuato un numero
adeguato  di ispezioni, valutato anche in considerazione dei seguenti
aspetti:
    il numero complessivo degli allevamenti da visitare;
    le  specie  animali  interessate  e le caratteristiche produttive
delle stesse;
    i maggiori rischi per il loro benessere a cui talune categorie di
animali  sono  soggette  in  relazioni alle tecnologie di allevamento
utilizzate;
    i risultati delle precedenti ispezioni.
  Qualora  non  sia  possibile procedere annualmente alla verifica di
tutti  gli  impianti,  e' opportuno prevedere un'adeguata "rotazione"
nel  programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso
di piu' cicli ispettivi, possano essere comunque controllate tutte le
aziende  presenti.  Si ritiene opportuno ricordare che tale attivita'
di  vigilanza  non  costituisce  necessariamente  una  attivita' a se
stante,  ma  puo'  essere  svolta anche in occasione dei sopralluoghi
programmati presso gli allevamenti per altri fini.
  Relativamente  alle  ispezioni  effettuate  ed  ai  risultati delle
stesse,  un'adeguata documentazione e' necessario che venga mantenuta
presso  le  autorita' sanitarie territorialmente competenti. Cio', in
conformita'  ai  principali  orientamenti in materia di "procedure" e
"controlli", sia per assicurare una base documentale ai dati che sono
periodicamente   trasmessi   al   Ministero   della  salute  ed  alla
Commissione  europea,  sia  per  garantire  agli  eventuali organi di
controllo,  nazionali  o  comunitari,  la  disponibilita' di adeguato
materiale verificabile che possa descrivere e comprovare la attivita'
di vigilanza svolta.
  Dati   sufficienti,  in  particolare,  e'  necessario  che  vengano
registrati  relativamente  alle  ispezioni  condotte nelle aziende, i
quali dovrebbero contenere almeno le seguenti informazioni:
    le  caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o
di parte dei requisiti previsti);
    le eventuali irregolarita' riscontrate;
    i provvedimenti adottati di conseguenza.
  Si  sottolinea,  pertanto,  la  necessita' che le aziende sanitarie
locali,  eventualmente  in  collaborazione  con  i servizi veterinari
della   rispettiva   regione  o  provincia  autonoma,  provvedano  ad
individuare  ed attuare le procedure piu' idonee, adottando "modelli"
cartacei o supporti informatici adeguati, per poter rispondere a tale
esigenza.
  Si  ricorda  che  di  pari  importanza  e'  il mantenimento di dati
adeguati relativamente ai controlli condotti ai sensi delle normative
verticali   specifiche  (decreto  legislativo  n.  533/1992,  decreto
legislativo  n. 534/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n.
233/1988),  che  deve pertanto avvenire secondo i medesimi principi e
le modalita' sopraindicate.
  Al  fine di facilitare l'individuazione delle procedure piu' adatte
e  per  agevolare l'uniformita' di comportamento a livello nazionale,
anche  in relazione alle funzioni di indirizzo e coordinamento che il
decreto  legislativo n. 112/1998 riserva a questa amministrazione, si
forniscono,  in  allegato, alcuni modelli documentali (allegati n. 1,
2,  3  e 4) che possono essere ritenuti idonei, per registrare i dati
essenziali relativamente ai controlli effettuati in azienda e che per
quanto  riguarda  le  specie  animali  dei vitelli, dei suini e delle
galline  ovaiole,  possono  essere  utilizzati  anche nelle verifiche
previste  dalle normative verticali specifiche. Tali modelli possono,
quindi,  essere  tenuti  in  considerazione  dalle  autorita'  locali
competenti ai fini della elaborazione delle proprie procedure.
  Si   ritiene   opportuno   ricordare   che  l'esame  del  materiale
documentale  rappresenta  senza  dubbio  la  base  per ogni azione di
controllo  e  di verifica, che puo' essere condotta sia dal Ministero
della  salute, in virtu' delle competenze ispettive ad esso mantenute
dal decreto legislativo n. 112/1998 citato, sia dai competenti organi
della  Unione europea ai sensi di quanto previsto dalle direttive del
settore.
Flusso informativo.
  Con  decisione  2000/50/CE  della Commissione del 17 dicembre 1999,
sono  state  definite  le  modalita'  per la realizzazione del flusso
informativo  introdotto dalla direttiva 98/58/CE. Esso interessa, per
il  momento, esclusivamente le categorie animali dei vitelli, suini e
galline ovaiole e la sua periodicita' e' biennale, a partire dal mese
di aprile 2002.
  Come  previsto  dall'art. 4 del decreto legislativo n. 146/2001, e'
necessario   stabilire  a  livello  nazionale  le  procedure  ed,  in
particolare,   il   modello   che   deve  essere  utilizzato  per  la
trasmissione  dei  dati  da  parte  delle  regioni  e  delle province
autonome  al  Ministero  della  salute,  anche ai fini del successivo
inoltro ai competenti organi della Unione europea.
  Considerando  che,  per  quanto  riguarda  le categorie animali dei
vitelli   e   dei   suini,  devono  essere  raccolti  con  la  stessa
periodicita'  anche  i  dati  sull'applicazione delle norme verticali
specifiche,   e  che,  relativamente  alle  galline  ovaiole,  devono
ugualmente pervenire a livello centrale informazioni sulle condizioni
particolari  di allevamento, si ritiene opportuno fornire dei modelli
i  quali,  per ognuna di tali specie animali indicate, possano essere
utili per la trasmissione di tutte le informazioni richieste.
  Si  forniscono,  pertanto,  in  allegato  alla  presente, i modelli
numeri 5, 6 e 7, i quali, correttamente compilati, saranno utilizzati
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e Bolzano per
trasmettere  al  Ministero  della  salute  - Direzione generale della
sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ogni
due anni e per la prima volta entro il mese di marzo 2002, i dati sui
controlli   effettuati   nei   due   esercizi  annuali  precedenti  e
riguardanti rispettivamente:
    i  vitelli, in applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e
del decreto legislativo n. 533/1992 modificato.
    i  suini,  in  applicazione del decreto legislativo n. 146/2001 e
del decreto legislativo n. 534/1992.
    le  galline  ovaiole,  in applicazione del decreto legislativo n.
146/2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1988.
  Tali  modelli  potranno  essere successivamente adeguati alle nuove
disposizioni  normative  in materia, con particolare riferimento alla
direttiva  di  modifica  della  direttiva  91/630/CEE concernente "le
norme   minime  per  la  protezione  dei  suini"  ed  alla  direttiva
1999/74/CE,  in  via di recepimento, riguardante "la protezione delle
galline ovaiole".
  Sulla  base  di  tali  informazioni saranno, quindi, predisposte le
relazioni  che  questo  Ministero  trasmettera'  periodicamente  agli
uffici competenti della Commissione europea e verranno mantenuti dati
aggiornati  relativamente  allo stato di applicazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  233/1988,  riguardante  le galline
ovaiole in batteria.
  Si  pregano  codesti assessorati di volere assicurare la diffusione
della  presente  presso  tutti  i  servizi  veterinari competenti. Si
sottolinea l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite al fine
di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle normative citate e
l'uniformita'  di  comportamento  nell'ambito  di tutto il territorio
nazionale.
    Roma, 5 novembre 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia