IL DIRETTORE GENERALE
delDipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,   la   ricerca  e
   l'organizzazione  del Ministero - Direzione generale delle risorse
   umane e delle professioni sanitarie

  Vista la domanda con la quale la sig.ra Waskiewicz Zofia ha chiesto
   il   riconoscimento  del  titolo  di  pielegniarka  conseguito  in
   Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di
   infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
   unico     delle    disposizioni    concernenti    la    disciplina
   dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
   394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i limiti
   temporali  per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte
   dei   cittadini   non   comunitari,   delle   professioni   ed  il
   riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
   394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei titoli
   professionali   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione
   sanitaria,  conseguiti  in  un  Paese non comunitario da parte dei
   cittadini non comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
   un  titolo  identico  ad  altri  per i quali si e' gia' provveduto
   nelle  precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella
   fattispecie  le  disposizioni  contenute nel comma 8, dell'art. 12
   del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9
   dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
   modificazioni;

                              Decreta:

  1. Il  titolo  di  pielegniarka  conseguito  nell'anno 1975, presso
   l'Istituto  professionale  per infermieri di Dzierzoniow (Polonia)
   dalla sig.ra Waskiewicz Zofia, nata a Pieszyce (Polonia) il giorno
   29  giugno  1955, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
   della professione di infermiere.
  2. La  sig.ra  Waskiewicz  Zofia  e'  autorizzata  ad esercitare in
   Italia,  come lavoratore dipendente, la professione di infermiere,
   previa   iscrizione  al  collegio  professionale  territorialmente
   competente  ed  accertamento  da  parte  del collegio stesso della
   conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
   regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
   presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle
   quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  25  luglio  1998,  n. 286, e per il
   periodo  di  validita'  ed alle condizioni previste dal permesso o
   carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola