IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999  e,  in  particolare,  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora in fermentazione, ottenuti dalle varieta' di
viti  di  cui  all'art.  42,  paragrafo  5,  atti a diventare vino da
tavola;
  Vista,  in particolare, la lettera h), punto 4, del citato allegato
V  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999,  che prevede che ogni Stato
membro  puo'  autorizzare,  per  le  regioni e per le varieta' per le
quali   sia  giustificato  dal  punto  di  vista  tecnico  e  secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Vista,  in  particolare,  la lettera f), punto 2, dell'allegato VI,
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che, qualora le
condizioni  climatiche  lo  richiedano,  gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato,
del  vino  nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare
vini di qualita' prodotti in una regione determinata;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24
luglio   2000,   che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1493/1999  ed istituisce un codice comunitario
delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee;
  Vista   la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina  delle  denominazioni  di origine dei vini, in particolare
l'art.  8,  comma  3,  e  l'art.  10,  comma  6,  secondo  i quali il
riconoscimento  delle  denominazioni di origine e l'approvazione o la
modifica  dei  relativi disciplinari di produzione vengono effettuati
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 73 del 23 marzo 1965, recante norme per la repressione delle frodi
nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il  proprio decreto 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  149  del  21 giugno 1995,
recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera n), del proprio decreto 16 giugno
1998,  n.  280,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il
regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul
funzionamento  della  sezione  amministrativa  e, nel suo ambito, del
servizio  di  segreteria  del  Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
  Considerata  la  necessita'  che  venga  accertata,  in conformita'
all'intervenuta    normativa   comunitaria,   nelle   zone   viticole
interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano
l'autorizzazione   all'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia;
  Considerata  la necessita' che vengano stabilite disposizioni volte
a  garantire  il  rispetto  della  normativa  comunitaria vigente e a
consentire lo svolgimento di adeguati controlli;
  Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Vini da tavola

  1. A  seguito  dell'accertamento  delle  regioni  e  delle province
autonome   di  Trento  e  Bolzano  della  sussistenza  di  condizioni
climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale  dei  prodotti  della vendemmia, in una determinata campagna
vitivinicola,   e'  autorizzato,  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali, l'aumento del titolo alcolometrico
medesimo,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta,  presentata  al  Dipartimento  delle politiche di mercato,
Direzione  generale  delle  politiche  agroalimentari, da parte delle
regioni e province autonome interessate, a decorrere dal 20 luglio di
ciascuna campagna vitivinicola.
  2. Le   regioni   e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
stabiliscono   le  modalita'  attraverso  cui  vengono  accertate  le
condizioni  climatiche,  di  cui  al  comma 1, mantenendo la relativa
documentazione  a  disposizione dei competenti organismi comunitari e
nazionali.
  3. Ai  fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle partite per
l'elaborazione  dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita', le
regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono ai
sensi dell'allegato V, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999,
l'elenco   delle   varieta'   per   le  quali  l'aumento  del  titolo
alcolometrico  volumico  naturale  e'  richiesto,  dal punto di vista
tecnico, e le condizioni in base alle quali concederlo.
  4. Ai   sensi   della   normativa   comunitaria,   i  provvedimenti
autorizzativi contengono:
    a) il  riferimento  ai prodotti per i quali si intende consentire
l'aumento del titolo alcolometrico;
    b) il   riferimento  al  numero  dei  gradi  che  possono  essere
aggiunti.