IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per gli affari di giustizia

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del  dott.  Ege  Harald,  nato a Ravensburg il 18
maggio  1965,  cittadino  tedesco,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del   proprio  titolo  di  psicologo  conseguito  in
Germania;
  Rilevato  che  il  richiedente e' in possesso del titolo accademico
"Dipl.-Verw.-Wiss."   conseguito   presso   la  facolta'  di  scienze
amministrative dell'Universita' di Costanza in data 20 agosto 1992;
  Considerato che il dott. Ege e' altresi' in possesso del diploma di
specialista in "Relazioni industriali e del lavoro" conseguito presso
l'Universita'  degli  studi  di  Bologna in data 7 luglio 1994, e del
titolo   di   "Dottore   di   ricerca  in  psicologia  del  lavoro  e
dell'organizzazione"  conseguito  presso  la stessa Universita' il 18
giugno 1998;
  Considerato  che, il richiedente non ha dimostrato di possedere due
anni  di  esperienza professionale nell'ambito della psicologia, come
richiesto  dall'art.  3,  lettera b),  della  direttiva  89/48/CEE  e
dall'art.  3  del  decreto legislativo n. 115/1992, per quei Paesi in
cui la professione non sia regolamentata;
  Considerato   che  il  dott.  Ege  risulta  iscritto  alla  "BDP  -
Berufsverband  deutscher  psychologen"  da dicembre 1999, ma che tale
associazione  non  e'  stata  inserita  nell'allegato  alla direttiva
89/48/CEE  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera d), secondo comma, e che
pertanto  l'iscrizione  stessa non puo' essere considerata al fine di
valutare la professione di psicologo in Germania come "regolamentata"
per i membri della BDP;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2000 e del 17 luglio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
  L'istanza  presentata  dal  dott.  Ege  Harald  nato  a  Ravensburg
18 maggio   1965,   cittadino   tedesco,   diretta   ad  ottenere  il
riconoscimento  del  titolo  professionale di psicologo conseguito in
Germania, e' respinta.
    Roma, 20 novembre 2001
                                    Il capo del Dipartimento: Tatozzi